CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 marzo 2020, n. 7568 – L’interpretazione dei contratti integrativi è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis