CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 novembre 2019, n. 30930
Tributi – Benefici fiscali “prima casa” – Superficie catastale rilevante
Rilevato che
Il contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione per decadenza dai benefici fiscali sulla prima casa, relativo all’atto di compravendita registrato in data 23.03.2004, per avere l’Agenzia delle Entrate accertato che l’immobile acquistato, sulla base dei dati risultanti dal Catasto, misurava oltre mq. 240 (mq. 271) ed era stato rivenduto prima di cinque anni dall’acquisto, con recupero di IVA, sanzioni e interessi;
che la CTP di Napoli ha accolto la domanda del contribuente e la CTR della Campania, con sentenza in data 18 luglio 2011, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la decadenza dai benefici prima casa sussiste in forza del fatto che l’immobile acquistato aveva superficie utile superiore a mq. 240 alla data della registrazione dell’atto a termini dell’art. 6 d.m. LL. PP. 2 agosto 1969, circostanza risultante dalla informativa telematica del Catasto, ritenendosi insufficienti le prove addotte dal resistente, nonché irrilevanti le circostanze relative alle successive modifiche relative all’appartamento acquistato;
che propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio.
Considerato che
con il primo e più riarticolato motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge, nonché omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 2697 cod. civ.; deduce il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe invertito l’onere della prova; deduce, inoltre, la inconferenza della informativa catastale prodotta dall’Ufficio e la rilevanza della documentazione prodotta dal ricorrente; rileva, ancora, il ricorrente come dagli atti si ricaverebbe la prova che l’immobile avrebbe una superficie utile mq. 240, con particolare riferimento alla circostanza in fatto che, in epoca successiva alla registrazione dell’atto di acquisto, l’immobile sarebbe stato suddiviso in due unità immobiliari, dal cui atto di divisione del 12.04.2006 risulterebbe per tabulas che le due unità immobiliari in cui fu successivamente suddiviso l’immobile acquistato nel 2004 avrebbero avuto superficie catastale complessiva inferiore a mq. 240, risultando ulteriormente come, in epoca ancora successiva, vi sarebbe stato un incremento della metratura dell’immobile compravenduto in virtù della realizzazione di soppalchi;
che con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge, nonché violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. in relazione al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, allegato C in tema di criteri di determinazione della superficie catastale, in combinato disposto con l’art. 1, nota ll-bis della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché dell’art. 6 d.m. LL. PP. 2 agosto 1969; deduce il ricorrente che la norma di cui al d.m. LL. PP. 2 agosto 1969 si riferisce alla superficie «utile», per il computo della quale non è sufficiente il riferimento alle sole risultanze catastali, dovendosi escludere, a termini del d.P.R. n. 138/1998, All. C, ai fini del computo della superficie catastale, sia alcuni locali, come soffitte, cantine, sia parzialmente i muri interni e perimetrali, dovendosi escludere i muri che impediscono il calpestio; rileva il ricorrente come non sia stata acquisita alcuna planimetria catastale e non sia stata calcolata la effettiva estensione mediante una perizia tecnica;
che con il terzo motivo si deduce errata valutazione delle prove e omessa motivazione su un fatto decisivo ai fini del giudizio in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza si è limitata ad accertare l’esistenza delle caratteristiche di lusso per superamento della superficie utile complessiva superiore a 240 mq sulla base dei dati catastali, senza valutare la documentazione prodotta dal contribuente, fondando il giudizio solo sulla documentazione prodotta dall’Ufficio, né motivando perché tale documento sarebbe idoneo a individuare la superficie utile;
che il primo motivo deve ritenersi infondato nella parte in cui si deduce violazione di legge in relazione all’art. 2697 cod. civ.; benché parte ricorrente deduca il suddetto parametro normativo al fine di invocare l’inversione dell’onere legale delle prove, tale inversione non si riscontra nella sentenza impugnata, la quale ha fondato la decisione sull’elemento di prova costituito dalla informativa telematica proveniente dal Catasto e ha, al contempo, escluso la pregnanza degli elementi di prova di parte contribuente;
che il suddetto motivo di censura si rivela, inoltre, inammissibile quanto all’apprezzamento della astratta utilizzabilità dell’informativa telematica catastale e non degli elementi addotti da parte contribuente, non trattandosi di questione interpretativa, bensì di revisione del ragionamento decisorio effettuato dal giudice del merito in ordine alla scelta del materiale probatorio, laddove al giudice di legittimità è consentito unicamente il controllo di logicità del giudizio operato dal giudice di merito, non anche la revisione dell’opzione che ha condotto tale giudice a una specifica soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto (Cass., Sez. I, 5 agosto 2016, n. 16526);
che il motivo si rivela, invero, fondato sotto il profilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione precedente la modifica di cui all’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, nella parte in cui la sentenza impugnata si è limitata ad affermare «I primi giudici [..] si sono lasciati trascinare in argomentazioni circa le successive modifiche dell’appartamento che nulla hanno a che vedere con il presente contenzioso»;
che è, invero, rilevante la circostanza secondo cui l’immobile, a seguito della divisione del 12.04.2006 (in epoca successiva all’atto oggetto di accertamento), sia stato suddiviso in due unità immobiliari di superficie complessiva inferiore a mq. 240, risultando carente la motivazione sul punto che tale circostanza non avrebbe nulla «a che vedere» con l’accertamento del requisito dimensionale; né appare logico ritenere che, ove l’immobile unitario avesse all’atto dell’acquisto una superficie utile superiore a mq. 240, le due unità suddivise in epoca successiva all’acquisto potessero avere una superficie catastale inferiore a mq. 240; e ciò, soprattutto, alla luce del fatto che l’immobile sarebbe stato oggetto di ampliamento, in epoca ancora successiva alla divisione, il che rende rilevanti ai fini del giudizio le circostanze relative alle modifiche dell’immobile successive alla compravendita;
che la sentenza va, sul punto cassata per insufficiente motivazione;
che il secondo motivo è infondato, posto che questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui, a termini del Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, l’articolo 6, in materia di superficie massima che l’immobile deve avere per non ricadere nella categoria dell’immobile «di lusso», deve essere interpretato nel senso di dover escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell’immobile indicata nell’atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisori) solo, alcuni vani specificamente individuati, quali i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine e non l’intera superficie non calpestabile (Cass., Sez. V, 17 luglio 2019, n. 19186), mancando nell’espressione «superficie utile complessiva» l’aggettivo «netta», che, invece era presente nel testo «superficie utile netta complessiva» prevista nella previgente disciplina della tabella allegata al D.M. 4 dicembre 1961 (Cass., Sez. VI, 1° dicembre 2015, n. 24469);
che è, quindi, irrilevante la superficie «calpestabile» o netta di cui al d.m. Lavori Pubblici n. 801 del 1977, – all’art. 3 prevede la superficie netta calpestabile senza i tramezzi (Cass., Sez. VI, 28 19, n. 17470) – dovendosi escludere dalla superficie complessiva solo i vani indicati dalla suddetta disposizione normativa (Cass., Sez. V, 31 marzo 2017, n. 8421; conf. (Cass., Sez. VI, 26 marzo 2019, n. 8409), facendosi riferimento ai soli parametri indicati dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. V, 21 settembre 2019, n. 18480) e non anche alle categorie catastali (Cass., Sez. VI, 21 ottobre 2014, n. 22310);
che, riassuntivamente, il riferimento alla superficie utile non ha specifica attinenza, come invece intende il ricorrente, con il concetto di superficie calpestabile, dovendosi avere riguardo alla superficie lorda, eccettuata la superficie relativa ai vani (coperti e scoperti) indicati dalla suddetta disposizione normativa;
che il terzo motivo è inammissibile, in quanto il motivo si incentra sulla motivazione del giudice di appello sotto il profilo di supposte carenze della delibazione e nella individuazione del materiale probatorio, valutazioni che spettano al giudice del merito (Cass., Sez. Lav., 7 giugno 2013, n. 14463), nonché essendo consolidato nella giurisprudenza della Corte che il principio del libero convincimento di cui agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è situato interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, pertanto insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. IlI, 12 ottobre 2017, n. 23940), salvo che si deduca che il giudice del merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia disatteso, valutandole secondo prudente apprezzamento, prove legali (Cass., VI, 17 gennaio 2019, n. 1229); il che, nella specie, non ricorre;
che il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo con riferimento al denunciato vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc civ. indicato in motivazione, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche in relazione alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta il secondo motivo e dichiara inammissibile il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 35080 depositata il 14 dicembre 2023 - In tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa ai sensi del…
- Corte di Cassazione sentenza n. 27241 depositata il 15 settembre 2022 - Per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa, la sua superficie utile - complessivamente superiore a mq. 240 - va…
- Corte di Cassazione sentenza n. 26556 depositata il 9 settembre 2022 - In tema di imposta di registro, al fine di stabilire se un'abitazione sia di lusso e, come tale, esclusa dai benefici per l'acquisto della cd. prima casa, la superficie utile deve…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 ottobre 2020, n. 21872 - In tema di imposte di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e quindi esclusa dai benefici per l'acquisto della "prima casa" la superfice va calcolata…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21523 del 7 luglio 2022 - In tema di agevolazioni cd. prima casa, al fine di stabilire se un'abitazione sia di lusso e, come tale, esclusa da detti benefici, occorre fare riferimento alla nozione di superficie utile…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…