CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 novembre 2019, n. 31009
Accertamento in sede ispettiva – Omissioni contributive – Materiale probatorio acquisito – Dichiarazioni rese dalle lavoratrici
Rilevato che
1. la Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza del 20 gennaio 2014, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso in opposizione proposto dalla U. D. Srl volto ad impugnare la cartella esattoriale notificata dalla concessionaria del servizio di riscossione, per conto dell’Inps, con la quale era stato richiesto il pagamento di euro 34.628,76 per omissioni contributive relative alle posizioni di talune lavoratrici dell’azienda;
2. la Corte territoriale ha ritenuto fondati i fatti posti a fondamento dell’accertamento in sede ispettiva, sulla scorta del materiale probatorio acquisito in causa, in particolare privilegiando le dichiarazioni rese dalle lavoratrici innanzi agli ispettori nell’immediatezza dei fatti;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Unico Distribuzione Srl con 2 motivi, cui ha resistito l’INPS, anche quale procuratore speciale della SCCI Spa, con controricorso; la società ha anche comunicato memoria;
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso si denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.)” lamentando che la sentenza impugnata sarebbe “affetta dal vizio di contraddittoria e illogica motivazione” per avere la Corte territoriale ritenuto che le dichiarazioni “a sorpresa” rese nell’immediatezza dell’ispezione siano più attendibili rispetto a quelle effettuate avanti al giudice;
2. il motivo è inammissibile perché, nonostante la sentenza impugnata sia sottoposta al regime del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. introdotto dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, non viene formulato nel rispetto degli enunciati imposti da Cass. SS. UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, secondo cui è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, mentre nella specie tale anomalia motivazionale non è riscontrabile, tenuto conto della plausibilità del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l’attendibilità delle dichiarazioni rese al momento dell’accesso in sede ispettiva;
3. il secondo motivo denuncia “violazione dell’art. 2697 c.c., art. 112, 115 e ^ 116 c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.)” per avere la Corte territoriale attribuito prevalenza alle dichiarazioni rese da alcune lavoratrici in sede di ispezione piuttosto che alle deposizioni testimoniali rese nel corso del giudizio;
4. il motivo non è meritevole di accoglimento: esso è in parte inammissibile e in parte infondato;
in particolare risultano inappropriati i richiami sia all’art. 2697 c.c. sia agli artt. 115 e 116 c.p.c.;
per il primo aspetto la violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), come nella specie laddove parte ricorrente critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito, opponendo una diversa valutazione;
per l’altro aspetto, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012 (tra le altre v. Cass. n. 23940 del 2017);
nella sostanza poi parte ricorrente, lungi dal denunciare una effettiva violazione o falsa applicazione di norme di diritto, che presupporrebbe una ricostruzione della vicenda storica quale operata dalla sentenza impugnata, ^ invece oppone una diversa ricostruzione della medesima vicenda storica, sulla base di una valutazione del materiale probatorio difforme da quella apprezzata dai giudici cui compete il dominio esclusivo del merito, così invocando un sindacato estraneo al giudizio di legittimità;
il motivo è infine infondato nella parte in cui censura la sentenza impugnata che si è invece attenuta al principio più volte affermato da questa Corte, in riferimento ai verbali ispettivi dell’INPS, secondo cui, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un’attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall’ispettore nel rapporto, e possono essere acquisiti anche con l’esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice, e alle parti, il controllo e la valutazione del loro contenuto; in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori (cfr., da ultimo, Cass. n. 11646 del 2018; Cass. n. 20768 del 2017 e i precedenti ivi richiamati);
5. conclusivamente il ricorso va rigettato, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;
occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.