CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 novembre 2019, n. 31011

Pensione di vecchiaia anticipata – Invalidità pari o superiore all’80% – Pagamento dei ratei – Applicabilità “finestre mobili”

Rilevato che

con sentenza n. 2027 del 2017, pubblicata il 6/2/2016, la Corte di appello di Lecce, in accoglimento del gravame di L.S. e in parziale riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha modificato il regime relativo alle spese confermando nel resto la decisione che aveva riconosciuto in favore della ricorrente la pensione di vecchiaia anticipata, in quanto portatrice di invalidità pari o superiore all’80%, a decorrere dal febbraio 2013, condannando l’INPS al pagamento dei ratei relativi al periodo giugno 2011 – gennaio 2013 non ritenendo applicabili le “finestre mobili” introdotte dall’art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella I. 30 luglio 2010, n. 122;

a sostegno della propria decisione la Corte ha osservato come la norma, di cui all’art. 12 d.l. citato, riguarda i soggetti che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia alle età espressamente indicate e non quelli esonerati dal rispetto del detto requisito anagrafico;

avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS con unico motivo; S. L. è rimasta intimata;

Considerato che

con l’unico motivo proposto viene dedotta la violazione degli articoli 13 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dell’art. 3 della L. n. 297 del 1982 e 16 Legge n. 233 del 1990 per avere la Corte ritenuto inapplicabili le “finestre” pensionistiche di cui all’art. 12 D.L. 78/2010 a tutte le prestazioni previdenziali, limitandone l’applicazione ai soggetti che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia alle età espressamente indicate sulla questione posta con il motivo in esame si è già pronunciata la recente sentenza n. 29191/2018, con la quale è stato precisato che “in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all’art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. ‘finestre’ previsto dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che ‘negli altri casi’ maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia ‘alle età previste dagli specifici ordinamenti’ a tale principio, ribadito da Cass. n. 29420/2018, n. 30133/2018, n. 32591/2018, ritiene questa Corte di dare continuità, nel difetto di ulteriori e diversi argomenti e rilievi in grado di condurre ad una sua rivisitazione alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.