CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 novembre 2020, n. 27188
Tributi – Riscossione – Estensione del termine prescrizionale breve previsto per gli accessori al credito principale – Esclusione
Rilevato che
Emerge dalla sentenza impugnata che il contribuente F.V. ha impugnato una comunicazione di iscrizione ipotecaria, avente ad oggetto l’omesso pagamento di nove cartelle emesse per IRPEF, IRAP, IVA, tasse automobilistiche e diritti camerali, oltre accessori, deducendo per le ultime due cartelle in via subordinata l’intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi, nonché l’inesistenza della notificazione.
La CTP di Campobasso ha accolto il ricorso e la CTR del Molise, con sentenza in data 12 novembre 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, avente ad oggetto la prescrizione quinquennale relativamente alle ultime due cartelle notificate e la violazione dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in relazione all’atto impugnato.
Il giudice di appello, per quanto rileva in questa sede, ha ritenuto prescritti i crediti oggetto delle cartelle, applicando il termine breve prescrizionale per il fatto che le cartelle contenevano l’iscrizione a ruolo oltre che dell’imposta anche di interessi e sanzioni. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto che il termine di prescrizione entro cui deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale è lo stesso di quello entro il quale può essere fatta valere quella accessoria.
Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio affidato un unico motivo, dando atto de (e insistendo per) la cessata materia del contendere in relazione a una delle due cartelle (027 2006 0010010065270000); resiste il contribuente con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’articolo 380-bis cod. proc. civ.
Considerato che
1 – Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 20 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 427, dell’art. 14 disp. prel. cod. civ., nonché degli artt. 2946, 2948 cod. civ., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto assoggettati a prescrizione quinquennale i crediti per tributi, per il solo fatto che nella residua cartella oggetto del contendere (n. 027 2006 0001410917000) fossero richiesti anche crediti per sanzioni, deducendo l’applicazione ai crediti tributari erariali della prescrizione breve quinquennale. Deduce l’erroneità dell’estensione della prescrizione quinquennale al credito per tributi erariali, non potendosi estendere il termine prescrizionale breve previsto per gli accessori al credito principale.
Deduce, pertanto, l’eccezionalità del termine prescrizionale previsto per le sanzioni dall’art. 20 d. lgs. n. 427/1997.
2 – Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo lo stesso redatto secondo le indicazioni di cui all’art. 366 cod. proc. civ., nonché essendo lo stesso rispettoso del principio di specificità.
3 – Il ricorso è fondato.
3.1 – La Corte di merito ha dato una lettura inversa del principio espresso dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 10 dicembre 2009, n. 25790), secondo cui il termine di prescrizione principale e quella accessoria deve essere unitario. Detto principio è stato applicato al caso in cui il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie derivi da una sentenza passata in giudicato; nel qual caso – stante l’operatività del suddetto principio, non solo il credito del tributo ma anche quello degli accessori (e, in particolare, delle sanzioni) si prescrive entro il termine di dieci anni per applicazione dell’actio iudicati di cui all’art. 2953 cod. civ. (Cfr. Cass. n. 25790/2009, cit.: «il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni tributarie, irrogate con sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la c.d. actio iudicati»; conf. Cass., Sez. V, 7 aprile 2017, n. 9076; Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16730). Ove non operi tale principio, ciascuna obbligazione rimane assoggettata al proprio termine prescrizionale.
3.2 – Detto principio viene erroneamente letto dal giudice di appello, applicando il principio della unitarietà del termine prescrizionale in caso di actio iudicati al diverso caso in cui tale giudicato non sussista, così stravolgendo i termini prescrizionali previsti per legge per ciascuna obbligazione tributaria. Trattandosi di sanzioni, il termine è quello speciale di cui all’art. 20, comma 3, d. lgs. n. 472/1997 (Cass., Sez. V, 5 febbraio 2020, n. 2613), ma ciò non esime il giudice del merito dal verificare per ciascun singolo credito (in particolare per i tributi di cui alla citata cartella di pagamento) se per ciascuno di essi si applichi la prescrizione ordinaria (Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2019 n. 33797), come in materia di IVA (Cass., Sez. VI, 17 dicembre 2019, n. 33266).
4 – La sentenza della CTR non ha, pertanto, fatto buon governo dei suindicati principi. Il ricorso, previa declaratoria della parziale cessazione della materia del contendere in relazione alla cartella n. 027 2006 006001006527000, va accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere nei termini di cui in motivazione; accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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