CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 ottobre 2021, n. 30416
Tributi – Contenzioso tributario – Sentenza di inammissibilità del ricorso – Errori percettivi del giudice – Ricorso per revocazione
Fatti di causa
Il contribuente F.A. ha separatamente impugnato due avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 1999 e 2000, con i quali – a seguito di verifica e redazione di PVC – venivano disconosciuti costi indeducibili e accertati maggiori ricavi, con recupero di IRPEF, IRAP, IVA e addizionali.
La CTP di Salerno ha parzialmente accolto i ricorsi riuniti in relazione ad alcuni maggiori costi indeducibili e rideterminando i ricavi. La CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, con sentenza in data 28 aprile 2008, ha accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio, rideterminando i maggiori ricavi accertati. L’appello è, invece, stato rigettato in relazione alla contestazione relativa ai quantitativi di prodotti finiti, in relazione ai quali l’Ufficio aveva applicato una percentuale di scarto dell’1%, laddove il contribuente aveva dedotto che si sarebbe dovuto tenere conto della vendita degli scarti nei due menzionati periodi di imposta, come risultante dalle fatture di vendita.
Il contribuente ha, quindi, proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione con sentenza in data 9 luglio 2014, n. 15654. In particolare, questa Corte ha osservato in relazione all’inammissibilità del terzo e del quarto motivo di ricorso – il terzo relativo alla violazione dell’art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per omesso raffronto tra materie prime acquistate, prodotti venduti, compresi gli scarti di produzione, al netto della percentuale di abbattimento indicata dall’Ufficio, il quarto per omessa o insufficiente motivazione sul raffronto tra gli acquisti e il venduto, comprensivo degli scarti di lavorazione – che il contribuente non avrebbe riprodotto gli atti impositivi nelle parti relative agli specifici motivi di impugnazione, né avrebbe prodotto le relative fatture di vendita degli scarti.
Propone il contribuente ricorso per revocazione della sentenza a termini degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., della predetta pronuncia di legittimità, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato da memoria; resiste con controricorso l’Ufficio.
La causa, già chiamata per la decisione per l’adunanza camerale dell’8 novembre 2019, è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
Ragioni della decisione
1.1. Con il primo motivo di revocazione il ricorrente censura la sentenza di questa Corte, in relazione all’art. 395, n. 4 cod. proc. civ., per avere il giudice di legittimità supposto l’inesistenza di un fatto la cui verità era positivamente stabilita. Con tale motivo, il ricorrente denuncia l’errore percettivo contenuto nella sentenza impugnata, costituita dall’omessa trascrizione e produzione degli avvisi di accertamento, nelle parti relative all’oggetto dell’impugnazione, nonché dall’omessa produzione delle fatture. Il ricorrente deduce di avere proceduto alla trascrizione dei menzionati avvisi e alla allegazione degli stessi (prodotti sub docc. 11 e 27).
1.2. Con il secondo motivo, si deduce la supposizione del fatto incontrastabilmente escluso dagli atti di causa, costituito dalla mancata allegazione delle fatture relative alla vendita degli scarti di produzione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha accertato che tali fatture non fossero state prodotte neanche in grado di appello e che non sarebbe evidente in quale momento sarebbe avvenuta la produzione di tali documenti. Evidenzia il ricorrente di avere indicato nel ricorso per cassazione, allegato al presente ricorso (all. n. 3), e in particolare alle pagg. 18, 19 e 21, che le fatture erano state prodotte in allegato ai ricorsi di primo grado ed erano state indicate nel ricorso per cassazione, fatture che vengono qui nuovamente allegate.
1.3. Con il terzo motivo si deduce l’insussistenza di un fatto la cui verità sarebbe positivamente stabilita, laddove la sentenza impugnata ha statuito che i dati forniti dal contribuente non conducono all’esatto calcolo matematico a cui il ricorrente aveva fatto riferimento nel ricorso. Evidenzia il ricorrente che il giudice di legittimità sarebbe stato erroneamente indotto a supporre l’inesistenza di dati contabili dai quali desumere che la valutazione del giudice di appello fosse viziata.
2. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del controricorso, portato alla notifica il 14 aprile 2015, quindi dopo la scadenza (il 7 aprile 2015) del termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ., dopo oltre quaranta giorni dal perfezionamento (il 26 febbraio 2015), nei confronti dell’Ufficio, della notifica del ricorso, effettuata a mezzo posta.
3. Il ricorso è ammissibile, benché manchi la domanda di pronuncia sul merito della controversia, essendo la domanda rescissoria implicita nella domanda di revocazione (Cass., Sez. V, 18 settembre 2020, n. 19450), purché si espongano, oltre ai motivi di revocazione, i fatti di causa rilevanti, la cui indicazione è richiesta a termini dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., non anche i motivi dell’originario ricorso per Cassazione (Cass., Sez. U., 20 novembre 2003, n. 17631; Cass., Sez. U., 30 dicembre 2004, n. 24170; Cass., Sez. I, 22 novembre 2006, n. 24856; Cass., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22385; Cass., Sez. U., 8 luglio 2015, n. 13863; Cass., Sez. VI, 1° giugno 2018, n. 14126). Il ricorrente ha, difatti, diffusamente ripercorso i fatti di causa, che avevano portato il giudice di appello ad escludere la rilevanza, ai fini del computo dei maggiori ricavi non fatturati accertati, degli scarti materie prime che il contribuente allegava di avere venduto, nonché sin anche parte del ricorso per cassazione (pagg. 12 – 14 ricorso).
4. I motivi di ricorso, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. I primi due motivi riguardano, difatti, circostanze relative a dedotti errori percettivi del giudice; analogamente il terzo motivo, pur deducendo un errore di valutazione, discende anch’esso da una errata percezione del quadro impugnatorio e dei suoi riscontri fattuali. Va evidenziato che i due errori denunciati dal ricorrente (mancata riproduzione/indicazione avvisi e mancata allegazione/indicazione delle fatture di vendita degli scarti) sono, come osservato dal Pubblico Ministero, errori percettivi e non di giudizio, i quali cadono sugli atti interni al giudizio di legittimità (Cass., Sez. I, 22 ottobre 2018, n. 26643) e che muovono dalla supposta inesistenza di un fatto processuale (mancata trascrizione della motivazione dell’avviso di accertamento e mancata allegazione di documentazione) la cui verità è invece positivamente stabilita dagli atti di causa (Cass., Sez. V, 1° febbraio 2019, n. 3107).
5. I suddetti errori percettivi hanno influito eziologicamente, come osserva e argomenta anche il Pubblico Ministero, sul giudizio di inammissibilità della sentenza impugnata, avendo natura essenziale e decisiva ai fini della definizione del giudizio (Cass., Sez. V, 28 marzo 2008, n. 7617), in quanto l’omesso rilievo dell’allegazione della documentazione e della trascrizione dei rilievi contenuti negli avvisi impugnati, invero correttamente allegati e contenuti nel ricorso, ha comportato la decisione di dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di specificità a termini dell’art. 366, n.6) cod. proc. civ. Correttamente il ricorrente osserva (e precisa ulteriormente in memoria), che l’errore è di natura percettiva in quanto caduto sulla mancata riproduzione dei rilievi contenuti negli atti impositivi e sulla mancata allegazione delle fatture. Il giudizio rescindente va, pertanto, accolto.
6. Nel merito, il ricorso è fondato. Come si evince dagli atti del fascicolo di ufficio del proc. n. 28841/2008 R.G., l’originaria sentenza della CTR della Campania – Sezione staccata di Salerno, n. 124/05/2008 del 28 aprile 2008, aveva scarnamente statuito: «nell’appello viene evidenziato che lo scarto di materia prima accertato dall’Ufficio nella misura dell’1% non sarebbe corrispondente a quello effettivo. Invero dalle argomentazioni dell’appellante non si evince una difformità in quanto i risultati sono differenti, per cui non possono essere ritenuti validi per una modifica di quanto accertato. Per il resto non viene sollevata alcuna eccezione».
7.1. Con il terzo motivo del ricorso originario il ricorrente aveva dedotto (e ulteriormente precisato in memoria), sotto il profilo di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 600, evidenziando di avere documentato di avere prodotto le fatture, così omettendo il giudice di appello qualsiasi controllo della documentazione in atti, nonché omettendo di verificare ogni controllo matematico risultante dalla documentazione in atti e non confrontandosi con la questione se il totale delle quantità dei prodotti finiti fatturati e il totale delle quantità degli scarti di produzione non riutilizzabili fossero o meno identici ai valori della produzione, ciò sulla base delle fatture di vendita degli scarti di produzione non riutilizzabili.
7.2. Con il quarto motivo il ricorrente aveva dedotto, sotto il profilo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione della medesima disposizione dell’art. 21 d.P.R. n. 600/1973, per omessa motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice di appello nel raffrontare il raffronto tra materie prime acquistate, prodotti venduti e scarti di produzione fatturati con applicazione della menzionata percentuale di abbattimento dell’1%.
8. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati, posto che la sentenza impugnata non offre – sotto il profilo della motivazione – alcun elemento per ricostruire il percorso logico seguito, nonché non consente di individuare vuoi le questioni giuridiche affrontate, vuoi la documentazione esaminata. Il ricorso originario del contribuente va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza originariamente impugnata, affinché esamini la documentazione prodotta dal contribuente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per revocazione, revoca la sentenza di questa Corte del 9 luglio 2014, n. 15654, nella parte in cui ha ritenuto inammissibili il terzo e il quarto motivo dell’originario ricorso per cassazione; accoglie il terzo e il quarto motivo dell’originario ricorso, cassa la sentenza della CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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