CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 settembre 2018, n. 23408
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Redditometro – Notificazione – Dichiarazione dei redditi – Contraddittorio endoprocedimentale
Ritenuto che
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Friuli Venezia Giulia, n. 307/2/2016 dep. il 17.10.2016, che in controversia su impugnazione da parte dei coniugi C.e D., di accertamento ai fini Irpef anni 2007 e 2008 in base al cd. redditometro, notificato in assenza di preventivo contraddittorio, ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado.
Si costituiscono con controricorso i contribuenti.
Considerato che
1. con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia deduce violazione dell’art. 38 d.p.r. 600/73 e del d.l. 78/2010, in quanto solo per le dichiarazioni dei redditi successive al 2009 è divenuto obbligatorio l’obbligo di contraddittorio preventivo.
2. La censura è fondata.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato (S.U. 24823/15, seguite da numerose sentenze della sezioni semplici: v. Cass. n. 11283/16), che nella normativa tributaria nazionale, in relazione ai tributi non armonizzali, non si rinviene alcuna disposizione espressa che sancisca in via generale l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, al di fuori di precise disposizioni che tale contraddittorio prescrivono, peraltro a condizioni e con modalità ed effetti differenti, in rapporto a singole ben specifiche ipotesi, quale “l’articolo 38, comma 7, d.p.r. 600/73 (come modificato dall’art. 22, comma 1, d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010), in tema di accertamento sintetico”.
Nella specie, è pacifico che si verte in ipotesi di accertamento sintetico notificato per l’anno d’imposta 2007 e 2008, non incidendo la data di notifica, in relazione al quale non opera la modifica normativa di cui al d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010. Invero, Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha disposto (con l’art. 22, comma 1), con specifica norma di diritto transitorio, che le modifiche operano in relazione agli “accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non e’ ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”e quindi la norma ha effetto dal periodo d’imposta 2009 (cfr. Cass. 21041/2014; Cass. 22746/2015).
La sentenza della C.T.R. non è pertanto conforme ai suddetti principi di diritto.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione anche delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale Friuli Venezia Giulia in diversa composizione.