CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 settembre 2018, n. 23420
Fallimento – Procedura concorsuale di crediti per lavoro dipendente – Indennità sostitutiva del preavviso – Rinuncia – Conciliazione sindacale
Rilevato
che con decreto del 3- 24 dicembre 2015 numero 14.719 il Tribunale di Milano, pronunciando sulla opposizione proposta da R.P. avverso lo stato passivo del fallimento della società O.M.B. F.lli B. S.r.l. in liquidazione (in prosieguo O.M.B.), diretta all’insinuazione nella procedura concorsuale di crediti per lavoro dipendente:
– ammetteva al passivo del fallimento il credito di R.P. nell’ulteriore importo di euro 1.534,94, in privilegio, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
– rigettava nel resto l’opposizione;
che, per quanto ancora in discussione, il Tribunale osservava che la opposizione riguardava:
il credito per indennità sostitutiva del preavviso a seguito del licenziamento che il curatore aveva intimato in data 28.2.2014;
il credito per varie competenze (indennità sostitutiva del preavviso, ferie non godute, P.A.R. e ratei di 13a mensilità) maturate nel precedente rapporto di lavoro con la società fallita, che si era concluso con il licenziamento dell’ottobre 2012.
L’opposizione era fondata quanto alla indennità sostituiva del preavviso correlata al licenziamento del curatore;
– per le pretese creditorie — (ferie non godute, P.A.R., ratei di 13, indennità sostitutiva del preavviso) — maturate in costanza del rapporto di lavoro con O.M.B., concluso con il licenziamento dell’ottobre del 2012, era oggetto di causa la interpretazione dell’accordo conciliativo sottoscritto in sede sindacale dal P. in data 15 ottobre 2012. L’opzione interpretativa dell’opponente, secondo cui i crediti non erano stati rinunciati con la conciliazione sindacale, non era sostenibile, perché comportava una sostanziale neutralizzazione della clausola numero 4 della stessa conciliazione, che prevedeva la rinuncia del lavoratore ad ogni pretesa derivante dall’intercorso rapporto di lavoro. Il dettato negoziale si completava con clausola nr. 7, che escludeva soltanto il TFR dall’ambito dei diritti rinunciati;
che avverso il decreto ha proposto ricorso R.P., articolato in due motivi, cui il curatore del fallimento della società O.M.B. non ha opposto difese;
che la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione della udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ.
Considerato
che la parte ricorrente ha dedotto:
– con il primo motivo — ai sensi dell’articolo 360 numero 3 e numero 5 cod.proc.civ. — violazione e falsa applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale ex artt. 1362- 1363 del codice civile, in relazione alla interpretazione della conciliazione sindacale del 15.10.2012. Il ricorrente ha esposto che nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla OMB era stato sottoscritto in data 31.5.2002 un accordo-quadro con le organizzazioni sindacali, nel quale venivano individuati i lavoratori oggetto di cessione di ramo d’azienda — con prosecuzione del rapporto di lavoro con la società affittuaria — ed i criteri di scelta dei lavoratori che sarebbero stati licenziati, prevedendo in favore di questi ultimi un incentivo all’esodo (€ 10.000 ), previa formalizzazione della intesa individuale con verbale di conciliazione sindacale. A seguito del licenziamento intimato in data 15 ottobre 2012 egli aveva sottoscritto un verbale di conciliazione sindacale, nel quale, in corrispettivo della rinuncia ad impugnare il licenziamento, gli veniva attribuito il suddetto incentivo. Le competenze chieste in causa non erano state invece oggetto di rinuncia; -con il secondo motivo — ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 e nr. 5 cod.proc.civ. — errore di calcolo nella quantificazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, violazione e falsa applicazione dell’articolo 70 Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Metalmeccanici – piccola industria. Il ricorrente ha esposto che la indennità di mancato preavviso era stata richiesta in euro 3.803,49 e che per errore materiale era stata ammessa al passivo per la minor somma di euro 1.534,94. In ogni caso tale capo di sentenza violava l’articolo 77 del CCNL Piccole e Medie Industrie Metalmeccaniche, a tenore del quale per i dipendenti di quinto livello con anzianità superiore a cinque anni (e fino a dieci), la indennità era pari a due mensilità di retribuzione; tale era la sua posizione.
che ritiene il Collegio si debba respingere il ricorso;
che, infatti:
– quanto al primo motivo, la parte ricorrente ha contestato la interpretazione della conciliazione sindacale effettuata nel decreto impugnato, per violazione dei criteri di ermeneutica dei contratti e per vizio di motivazione, senza riportare specificamente i contenuti della intesa sottoscritta, per la parte rilevante, onde illustrare le ragioni della assunta violazione degli articoli 1362 e 1363 cod.civ. e consentire alla Corte la relativa valutazione. Neppure si indica — ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ — un fatto non esaminato nel decreto, benchè oggetto di discussione tra le parti, avente rilievo decisivo ai fini della interpretazione dell’accordo. Piuttosto, con il motivo si propone una diversa lettura della conciliazione — (secondo cui erano estranei alla transazione non solo le competenze maturate per TFR ma anche le altre oggetto della domanda di ammissione al passivo) — contrapponendo al giudizio espresso dal Tribunale, all’esito della interpretazione letterale e complessiva delle singole clausole, una diversa lettura del contratto, conforme alle aspettative della parte; in tal modo si chiede a questa Corte un inammissibile riesame di merito:
– quanto al secondo motivo, l’importo della ammissione al passivo è inferiore a quello della domanda non già per errore materiale né per violazione del CCNL ma perché la indennità di preavviso ammessa al passivo è unicamente quella maturata nel secondo periodo di lavoro con O.M.B., successivo al licenziamento dell’ottobre 2012. In relazione al primo rapporto di lavoro con O.M.B., concluso con il suddetto licenziamento, la indennità di mancato preavviso, invece, è stata ritenuta oggetto della rinuncia contenuta nella conciliazione sindacale (pagina 8 del decreto impugnato). Non è pertinente, pertanto, il richiamo compiuto in ricorso alle previsioni del CCNL sulla quantificazione della indennità di preavviso per i dipendenti con anzianità superiore a cinque anni; che, pertanto, il ricorso può essere definito con ordinanza di rigetto ex articolo 375 cod.proc.civ., in conformità alla proposta del relatore;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese di causa, per la mancata costituzione della parte intimata;
che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art. 1 co. 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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