CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 settembre 2019, n. 24152
Totalizzazione dei contributi versati al Fondo assistenziale e previdenziale degli spedizionieri doganali con quelli già versati all’AGO – Diritto alla pensione di anzianità
Rilevato che
1. con sentenza del 2 agosto 2013 la Corte d’appello di Venezia confermava la decisione del Tribunale in sede che, accogliendo la domanda proposta da A.A. nei confronti dell’INPS aveva accertato il diritto del ricorrente a totalizzare i contributi versati al Fondo assistenziale e previdenziale degli spedizionieri doganali (d’ora in avanti: Fondo) con quelli già versati all’AGO ed il conseguente diritto alla pensione di anzianità;
2. ad avviso della Corte territoriale il Fondo rientrava tra le forme di assicurazione obbligatoria per le quali l’art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 42 consente la totalizzazione, non essendo di ostacolo che si trattasse di pensione di anzianità o che, per gli iscritti al Fondo, fosse consentito il godimento di una pensione autonoma, atteso che a questi ultimi è concessa la facoltà di optare per la totalizzazione o il godimento della pensione autonoma erogata dal Fondo;
3. per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS affidato ad un unico motivo cui resiste l’A. con controricorso illustrato da memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.;
Considerato che
4. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 legge 16 luglio 1997 n. 230 e degli artt. 1, 4 e 7 d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 42 (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), assumendosi: che i contributi già versati presso il Fondo avrebbero una autonoma destinazione di quota di pensione, da liquidarsi in aggiunta a qualsiasi altro trattamento pensionistico al raggiungimento dell’età per !a pensione di vecchiaia; che la Gestione ad esaurimento, istituita presso l’Inps dalla legge n. 230 del 1997, avrebbe natura diversa rispetto alle gestioni dell’A.G.O. e di quelle esonerative o sostitutive del regime generale, in quanto sostanzierebbe una forma previdenziale chiusa, con l’unico scopo di erogare una prestazione in base a quanto già raccolto prima della soppressione del Fondo e a quanto lo Stato dovrà integrare in assenza di qualsiasi entrata contributiva successiva al 1997, cosicché quei contributi cristallizzati non potrebbero essere oggetto né di cumulo, né di totalizzazione;
5. il ricorso è infondato alla luce dei principi affermati da questa Corte in numerose pronunce alle quali si intende dare continuità secondo cui «Il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla l. 22 dicembre 1960 n. 1612, concorre, quale forma di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, ai fini dell’integrazione del requisito di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 42 del 2006, per la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, posto che la l. n. 230 del 1997, che lo ha soppresso, non ha previsto l’annullamento delle posizioni contributive, né la restituzione dei contributi versati, sicché l’espressa inclusione del Fondo tra le ipotesi oggetto della facoltà di cumulo, disposta con l’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 157 del 2013, conferma che il ricorso alla totalizzazione è consentito anche in relazione alle domande proposte prima dell’entrata in vigore del suddetto d.P.R. n. 157.» (Cass. n. 20734 del 14 ottobre 2015; confermata da Cass. n. 24351 del 16 ottobre 2017 e, quindi, da Cass. n. 26245 del 18 ottobre 2018). E’ stato, infatti, chiarito che la questione posta nel presente giudizio, fondato sull’invocata applicabilità dell’art. 1 d.Lgs. n. 42/06, non può essere risolta alla luce del principio, già affermato da questa Corte, in base al quale l’art. 16 della legge n. 233 del 1990 non si applica al cumulo tra la contribuzione versata al Fondo lavoratori dipendenti e quella maturata presso il Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali tra il 10 luglio 1970 ed il 31 dicembre 1997, data quest’ultima a partire dalla quale detto Fondo è stato soppresso ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 230 poiché le pronunce di questa Corte nn. 16615/2011 e 17338/2012, che hanno affermato questo principio, sono state rese in relazione a domande fondate sulla pretesa applicabilità di una diversa disposizione di legge, appunto l’art. 16 legge n. 233/90, che concerneva il cumulo dei periodi assicurativi “Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo del contributi versati nelle medesime gestioni o nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti”;
6. la normativa della cui applicabilità al caso di specie qui si controverte si inserisce in un percorso legislativo segnato dall’intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 61/1999 che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), indicò espressamente nella totalizzazione dei periodi assicurativi il sistema alternativo che il legislatore avrebbe dovuto disciplinare affinché l’eccessiva onerosità della ricongiunzione non esponesse l’assicurato al rischio di veder sterilizzata la contribuzione versata per un numero di anni tale da raggiungere, nel complesso, l’anzianità contributiva richiesta, evitando così che il lavoratore potesse abbandonare il mondo produttivo senza alcuna prospettiva di tutela previdenziale. Con legge n. 243/04 venne conferita delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti norme (tra l’altro e per ciò che qui specificamente rileva) «intese a: … d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi»; in attuazione della legge n. 243/04, venne emanato il d.Lgs. n. 42/06, il cui art. 1, nel testo originario, prevedeva ” che agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un’unica pensione”;
7. la controversia di cui alla presente causa ha appunto investito l’interpretazione del ridetto art. 1 d.Lgs. n. 42/06, discutendosi se fra le forme pensionistiche contemplate dalla norma dovesse o meno essere ricompreso il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, soppresso con la legge 16 luglio 1997, n. 230. In base a quanto previsto dall’art. 1 d.Lgs. n. 42/06 alla suddetta questione interpretativa va data risposta positiva e non rileva in contrario che il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali sia stato soppresso dalla legge n. 230/97 a decorrere dal 1° gennaio 1998 (art. 1); tale legge prevede infatti la conservazione, per gli spedizionieri doganali, della quota di pensione maturata sulla base delle anzianità assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al 31 dicembre 1997. La legge n. 230/97 non ha quindi previsto l’annullamento delle singole posizioni contributive, né la restituzione agli iscritti al Fondo dei contributi versati; ne discende, pertanto, che la persistenza della posizione contributiva acquisita consente l’applicazione della totalizzazione di cui all’art. 1 d.Lgs. n. 42/06 (dovendo anche considerarsi, del resto, che la liquidazione del trattamento, a mente dell’art. 4 d.lvo n. 42106, seguirà le regole del sistema contributivo). La legge n. 243/04 e il d.Lgs. n. 42/06 hanno introdotto una nuova disciplina relativa alla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, anche al fine dell’accesso alla pensione di anzianità (cfr art. 1, comma 2, lett. a) d.Lgs. n. 42/06, con riferimento alla facoltà per l’interessato di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti ove “…indipendentemente dall’età anagrafica, abbia accumulato un’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni”);
8. l’espressa previsione legislativa secondo cui anche il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali rientra fra le gestioni i cui periodi assicurativi consentono la totalizzazione smentisce l’assunto difensivo dell’istituto, secondo il quale il vincolo di destinazione di cui alla legge n. 230/97 precluderebbe la possibilità di procedere alla totalizzazione dei relativi contributi e, specularmente, testimonia che la contribuzione versata al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali è suscettibile di essere utilizzata ai fini della totalizzazione. Peraltro, non avendo portata innovativa la modifica di cui all’art. 2, comma 2, d.P.R. 28 ottobre 2013 n. 157 è da escludere che la totalizzazione sarebbe consentita solo in relazione alle domande proposte successivamente all’entrata in vigore di tale novella. Al contrario, il predetto intervento legislativo, inserendosi in un contesto normativo che già riconosceva la possibilità della totalizzazione anche per i periodi contributivi inerenti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali e in assenza, peraltro, di qualsivoglia modifica introdotta medio tempore alla disciplina di cui alla legge n. 230/97, ne evidenzia la portata esplicativa e confermativa della normativa già applicabile secondo la prospettata esegesi 1, comma 1, d.Lgs. n. 42/06 e, quindi, la sua funzione sostanziale di interpretazione autentica di quest’ultimo;
9. rimane, pertanto, confermato che il ricorso alla totalizzazione, ove ne ricorrano i presupposti fattuali, è consentito anche in relazione alle domande proposte in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 157/13 e la contraria opzione ermeneutica presenterebbe ineludibili profili di incostituzionalità, sia sotto il profilo della sua ragionevolezza (art. 3 Costituzione), poiché porterebbe a soluzioni diametralmente opposte a seconda che, a parità di condizioni, la medesima domanda sia stata avanzata prima o dopo una certa data, sia sotto il profilo dell’osservanza dell’art. 76 della Costituzione, stante la contrarietà ai principi direttivi dettati dalla legge delega n. 243/04, a sua volta emanata alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, sicché, ove pure residuasse un dubbio ermeneutico, lo stesso dovrebbe essere risolto privilegiando l’interpretazione che rende la norma interpretata conforme al dettato Costituzionale;
10. pertanto, il ricorso va rigettato;
11. le spese del presente giudizio vanno compensate stante l’assenza di precedenti specifici al momento della proposizione del ricorso per cassazione;
12. sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi);
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto del sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.