CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 settembre 2021, n. 26131
Tributi – Accertamento – Società sportive dilettantistiche – Elementi comuni a più periodi – Esclusione della natura commerciale – Precedenti decisioni tributarie – Efficacia di giudicato esterno
Ritenuto che
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di S.E. Srl di avviso di accertamento, emesso a seguito di PVC, per Ires anno 2008, derivante dal mancato riconoscimento del regime agevolato riservato alle società sportive dilettantistiche dalla L. 389/1991, ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado che aveva ritenuto che la società non svolgesse, contrariamente all’assunto dell’Ufficio, attività commerciale.
La CTR, preso atto del passaggio in giudicato delle sentenze emesse nei confronti della società contribuente in base al medesimo processo verbale della GGFF – che hanno accertato la natura di società sportiva dilettantistica della S. E. e la mancanza di scopo di lucro richiamata la giurisprudenza di legittimità, ha disposto che”l’autonomia dei periodi d’imposta non impedisce che il giudicato relativo ad uno di essi faccia stato anche per altri, quando incide su elementi che siano rilevanti per più periodi d’imposta”. Pertanto, venuto meno il presupposto comune dei diversi accertamenti, consistente nella natura di ente commerciale attribuito dalla GGF alla società, smentito nelle sentenze passate in giudicato, ha statuito che dette conclusioni fanno stato anche nel giudizio ad essa sottoposto.
S.E. srl si costituisce con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza e l’infondatezza nel merito.
Considerato che
1. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 2909 c.c., per avere la CTR affermato l’applicabilità espansiva del giudicato esterno discendente da altre sentenze, senza avvedersi che queste avevano statuito con efficacia di giudicato esclusivamente in relazione a elementi formali (iscrizione al CONI e natura di società affiliata della società contribuente), senza prendere in considerazione svariati elementi fattuali, dai quali sarebbe emersa la natura commerciale delle attività della società, non congruenti con la promozione sportiva.
2. Il motivo è inammissibile, per mancanza di autosufficienza e nella parte in cui propone una revisione del fatto, preclusa in questa sede.
2.1.Conviene premettere che secondo il consolidato orientamento di questa Corte il giudicato tributario (salvo che il giudizio non si sia risolto nell’annullamento dell’atto per motivi formali o per vizi di motivazione) è dotato di una potenziale capacità espansiva in un altro giudizio tra le stesse parti, secondo regole non dissimili – nei limiti della «specificità tributaria» – da quelle che disciplinano l’efficacia del giudicato esterno nel processo civile, in quanto l’autonomia di ciascun periodo d’imposta non vale ad escludere che possano esistere elementi comuni a più periodi, il cui accertamento giudiziale, in relazione ad un periodo, possa fare stato, con forza di giudicato, nel giudizio ad un periodo d’imposta diverso (Sez. un., 16/06/2006, n, 13916, Cass. n. 19590/2014).
2.2. Precisato che anche per il processo tributario, il presupposto dell’efficacia del giudicato esterno è che esso si sia formato tra le stesse parti, non essendo sufficiente che esso riguardi un accertamento eventualmente riferibile ad una questione di fatto comune ad entrambe le cause (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23658 del 15/09/2008); verificato che vi è identità di parti nel giudizio deciso dalle sentenze emesse per le diverse annualità oggetto di verifica fiscale, richiamate dalla CTR, ed il presente giudizio, deve ribadirsi che «Quando due giudizi abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato precludono l’esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio ha delle finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo» (cfr. Cass. sez. 1, 20 luglio 1995, n. 7891; Cass. SU 16 giugno 2006, n. 13916, cit.; Cass. sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16675; n. 13152/2019).
2.3. In sintesi, la sentenza del giudice tributario fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi di imposta (ad es. le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumano carattere tendenzialmente permanente (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20029 del 30/09/2011; conf. Sez. 5, Sentenza n. 13079 del 25/07/2012, n. 6953/2015; v. Cass. n. 13152 del 16/05/2019, cit., Cass. 29401/2019).
3. Orbene, il giudice d’appello si è adeguato agli indicati principi, e ha indicato gli estremi delle precedenti decisioni tributarie, fra le stesse parti, spiegando se e perché sarebbero vincolanti nella presente vertenza, che riguarda l’accertamento della natura non commerciale della società, in contrasto con quando contenuto nel verbale della GGFF posto a base dell’accertamento dei diversi anni d’imposta, così indicandone il contenuto e il margine di attinenza con l’odierno giudizio. L’Agenzia delle entrate, ha dedotto che lo specifico accertamento oggetto di giudicato consisterebbe nella sussistenza del requisito formale dell’iscrizione della società agli enti di promozione sportiva nazionale (pag. 12 e 13 del ricorso), senza tuttavia allegare (o riportare per stralcio) le sentenze passate in giudicato che, secondo la diversa prospettazione contenuta nella sentenza impugnata, avrebbero accertato la natura non commerciale della società: ciò inammissibilmente, in relazione alla violazione di legge denunciata, che non consente a questa Corte l’accesso diretto agli atti di causa.
In tal modo peraltro l’Agenzia, riproponendo la questione della natura commerciale della società, esclusa dalle sentenze che la CTR ha posto a base della decisione quale giudicato esterno, tende in realtà ad una revisione del fatto, inammissibile in questa sede.
4. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in €. 5.500,00 oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.
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