CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 settembre 2022, n. 28095
Previdenza – Crediti per contributi e premi non pagati – Opposizione a carte esattoriale – Difetto di legittimazione passiva dell’agente per la riscossione
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 9.12.2015, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva della società concessionaria dei servizi di riscossione l’opposizione proposta da D.T. avverso cartelle esattoriali e successive iscrizioni di fermo amministrativo su beni mobili relative a crediti per contributi previdenziali e premi non pagati; che avverso tale pronuncia D.T. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura; che E.S.R. s.p.a. ha resistito con controricorso;
Considerato in diritto
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 39, d.lgs. n. 112/1999, per avere la Corte di merito ritenuto il difetto di legittimazione a resistere della società concessionaria dei servizi di riscossione, nonostante che essa dovesse reputarsi pienamente legittimata e fosse piuttosto suo onere di chiamare in giudizio l’ente impositore;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omessa pronuncia e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte territoriale pronunciato sull’eccezione di prescrizione dei crediti iscritti a ruolo;
che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di omessa pronuncia sull’eccezione di nullità e/o inammissibilità del fermo amministrativo siccome adottato in fattispecie diversa dai crediti erariali, per i quali soltanto, a suo dire, esso sarebbe consentito;
che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce omessa pronuncia sulle eccezioni concernenti la mancata indicazione del metodo di calcolo della sorte capitale dei crediti e degli accessori;
che i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati, essendosi chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell’art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall’art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con l. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore, restando escluso che tale legittimazione esclusiva dell’ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all’art. 39, d.lgs. n. 112/1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (Cass. S.U. n. 7514 del 2022);
che, con riguardo al terzo e al quarto motivo, va premesso che questa Corte ha da tempo chiarito che il vizio di omessa pronunzia su una domanda o su una eccezione, rilevante ex art. 112 c.p.c., si sostanzia nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto (così, tra le più recenti, Cass. nn. 21257 del 2014, 6835 del 2017);
che, specularmente, è stato chiarito che il vizio d’omessa pronuncia deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente dichiarata assorbita in altre statuizioni della sentenza (così, tra le più recenti, Cass. n. 1360 del 2016);
che, nella specie, risulta per tabulas che la Corte territoriale, dopo aver argomentato la legittimazione esclusiva dell’ente impositore e, specularmente, il difetto di legitimatio ad causam dell’odierna controricorrente, ha espressamente affermato che le ulteriori questioni prospettate dalle parti dovevano ritenersi “assorbite” (così la sentenza impugnata, pag. 4);
che, in difetto di specifica censura circa la correttezza o meno della pronuncia di assorbimento, anche sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c., deve logicamente escludersi la possibilità di reputare la fondatezza della censura di omessa pronuncia, non potendo ravvisarsi nel caso di specie quella totale mancanza di considerazione della domanda o dell’eccezione che ne costituisce indefettibile presupposto (così, tra le più recenti, Cass. n. 28895 del 2018, 33764 del 2019);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per essere stata la questione di cui ai primi due motivi risolta in senso sfavorevole all’odierno ricorrente solo a seguito della citata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.