CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 settembre 2022, n. 28102 – La mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l’inosservanza dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo. La mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata in sede di legittimità per vizio dì motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere