CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 agosto 2018, n. 21270
Fallimento – Riscossione – Cartelle di pagamento – Estratti di ruolo – Istanza
Rilevato che
1. Equitalia Sud s.p.a., con ricorso per insinuazione del 15 aprile 2015, ha chiesto l’ammissione al passivo del fallimento L. s.r.l. in liquidazione per l’importo complessivo di euro 213.694,92 a titolo di tributi e accessori di legge non pagati (di cui 203.399,33 euro in privilegio e 10.295,59 in chirografo). Ha allegato alla domanda gli estratti di ruolo relativi ai ruoli-cartelle di pagamento e precisamente per quello che interessa nel presente giudizio: a) cartella per euro 422,33 con richiesta di ammissione in chirografo per contravvenzioni al codice della strada e maggiorazioni per spese; b) cartella per euro 499,90 da ammettere in chirografo e per euro 11.524,37 in privilegio per contributi previdenziali INPS e assistenza con maggiorazioni e spese di notifica; c) cartella per euro 32,20 da ammettere in chirografo e per euro 28,10 in privilegio per sanzioni civili per ritardato pagamento contributi INPS e spese di notifica.
2. Il Giudice delegato non ha ammesso il credito relativo alle tre cartelle sopra specificate rilevando che, quanto alla prima, era stata eccepita dalla curatela fallimentare la prescrizione del credito ex art. 28 L. 689/1981, mentre, quanto alle altre due voci del credito, era mancata la preventiva notifica delle due cartelle di pagamento. Ha proposto opposizione Equitalia sud richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale l’agente della riscossione può chiedere l’ammissione al passivo sulla base del solo estratto di ruolo e senza la preventiva notifica della cartella esattoriale. Ha comunque prodotto gli avvisi di addebito relativi ai due estratti di ruolo con le relate di notifica. La opponente ha anche contestato la mancata ammissione per prescrizione del credito di cui alla prima cartella in quanto, una volta iscritto a ruolo e notificato, il credito dell’agente di riscossione è soggetto alla prescrizione decennale.
3. Con decreto del Tribunale di Napoli Nord in data 4-6 novembre 2015 è stata rigettata l’opposizione allo stato passivo del fallimento proposta da Equitalia Sud s.p.a. Il Tribunale ha rilevato che la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. non è applicabile perché la cartella non può equipararsi a un titolo giudiziale avente forza di giudicato. Inoltre, quanto alla seconda e terza cartella, il Tribunale ha affermato che non è sufficiente la produzione degli avvisi di addebito e delle relate di notifica perché occorre provare l’esistenza del rapporto di lavoro e i suoi aspetti retributivi o, in alternativa, un provvedimento giudiziale che accerti il credito previdenziale.
4. Avverso il decreto del Tribunale di Napoli Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione deducendo: a) ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2946 e 2953 c.c. (nella interpretazione estensiva recepita dalla giurisprudenza) dovendosi ritenere che dopo la iscrizione a ruolo il credito dell’agente è soggetto al termine di prescrizione decennale; b) la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 93 R.D. n. 267/1942, 33 d.lgs. n. 112/1999, 87 e 88 D.P.R. n. 602/1973 e 17 e 18 d.lgs. n. 46/1999, violazione denunciata ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte distrettuale ritenuto che i crediti previdenziali possono essere ammessi allo stato passivo fallimentare solo se attestati da documenti giustificativi ulteriori rispetto agli avvisi di addebito e alle relate di notifica prodotti da Equitalia Sud s.p.a.
Ritenuto che
5. Il primo motivo di ricorso è infondato alla stregua della giurisprudenza di legittimità che individua in cinque anni la durata del termine prescrizionale del diritto alla riscossione esattoriale (Cass. civ. sez. V n. 20600 del 7 ottobre 2011) escludendo che ricorra l’ipotesi di actio judicati (Cass. civ. 23397/2016).
6. Il secondo motivo è invece fondato. Il Tribunale ha rilevato che, quanto ai crediti previdenziali, il credito non può essere ammesso al passivo perché la società ricorrente non ha provato i fatti costitutivi della pretesa creditoria, non essendo sufficiente per l’ammissione al passivo fallimentare il mero deposito del ruolo non accompagnato dai documenti giustificativi (prospetti paga, libro matricola, libro paga, scheda professionale del lavoratore, scritture contabili, C.U.D.) dai quali desumere la esistenza del rapporto di lavoro, e la retribuzione percepita ai fini della determinazione del premio, ovvero non attestato con il deposito del titolo giudiziale definitivo dal quale deriva il credito previdenziale. Tuttavia non ha tenuto conto della mancata contestazione del ruolo da parte della curatela fallimentare né ha tenuto conto del deposito nel giudizio di opposizione degli avvisi di addebito e delle relate di notifica e del conseguente venir meno dell’unica causa di esclusione dalla ammissione al passivo eccepita dalla curatela e rilevata dal giudice delegato.
7. Va pertanto respinto il primo motivo di ricorso e accolto il secondo con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Napoli Nord che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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