CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 agosto 2018, n. 21271
Fallimento – Accertamento – Riscossione – Cartelle di pagamento – Iscrizione a ruolo
Rilevato che
1. Equitalia Sud s.p.a., con ricorso per insinuazione del 28.11.2014, ha chiesto l’ammissione al passivo del fallimento C.F. S. s.r.l. per l’importo complessivo di euro 39.827,67 a titolo di tributi e accessori di legge non pagati (di cui 37.961,09 euro quale credito iscritto a ruolo, 1.866,58 euro per accessori, 464,82 euro ex art. 17 comma 6 del d.lgs. n. 112/1999). Ha allegato alla domanda gli estratti di ruolo relativi ai ruoli-cartelle di pagamento.
2. Il Giudice delegato ha ammesso parzialmente il credito (per euro 226,71 in chirografo e 2.207,06 in privilegio) mentre non ha ammesso le voci per le quali era mancata la preventiva notifica delle cartelle di pagamento. Ha proposto opposizione Equitalia sud richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale l’agente della riscossione può chiedere l’ammissione al passivo sulla base del solo estratto di ruolo e senza la preventiva notifica della cartella esattoriale. La opponente ha anche insistito per l’ammissione delle spese ex art. 17 comma 6 del d.lgs. n. 112/1999 rilevando che il G.D. non si è pronunciato su questa parte della domanda.
3. Con decreto del Tribunale di Napoli in data 5-9 novembre 2015 è stata rigettata l’opposizione allo stato passivo del fallimento proposta da Equitalia Sud s.p.a. Il Tribunale ha rilevato che sebbene l’insinuazione al passivo sulla base del solo ruolo è ammissibile, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità più recente, tuttavia l’istanza di ammissione deve fondarsi su atti in grado di consentire al curatore di esercitare efficacemente la tutela giurisdizionale, contestando eventualmente il credito vantato davanti al G.D., determinando in tal modo la sua ammissione con riserva, e quindi impugnando la pretesa dell’agente della riscossione davanti al giudice tributario. In sostanza il Tribunale ha ritenuto che seppure non notificata la cartella deve essere comunque predisposta dall’agente della riscossione prima della proposizione dell’istanza di ammissione al passivo.
4. Avverso il decreto del Tribunale di Napoli Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione deducendo: a) ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 93 R.D. n. 267/1942, 33 d.lgs. n. 112/1999, 87 e 88 D.P.R. n. 602/1973 e 17 e 18 d.lgs. n. 46/1999; b) omessa pronuncia sulla domanda di ammissione al passivo delle spese ex art. 17 comma 6 del decreto legislativo n. 112/1999 e del D.M. 21 novembre 2000, riproposta con l’atto di opposizione allo stato passivo. Violazione dell’art. 112 c.p.c.
Ritenuto che
5. Il primo motivo di ricorso è fondato alla stregua della giurisprudenza (Cass. civ. sez. I n. 6126 del 17 marzo 2014; Cass. civ. sez. VI-1 nn. 12019 del 31 maggio 2011 e 23110 dell’11 novembre 2016; Cass. sez. lavoro n. 6520 del 14 marzo 2013) secondo cui l’ammissione al passivo dei crediti esattoriali (tributari ed anche di natura previdenziale) è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dall’art. 87, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi dell’art. 88, secondo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, allorché sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario. Indirizzo cui va inscritta anche la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. civ. S.U. n. 19704 del 2 ottobre 2015) secondo cui il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione in quanto a ciò non osta l’ultima parte del comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. Una lettura costituzionalmente orientata impone – secondo le Sezioni Unite – di ritenere che l’impugnabilità, prevista da tale norma, dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. Non è condivisibile la tesi seguita dal Tribunale che in funzione del pieno esercizio del diritto di difesa della curatela limita l’ammissione, con riserva, alle ipotesi in cui sia stata predisposta la cartella. La giurisprudenza sopra richiamata ha infatti individuato univocamente il presupposto per la proponibilità della domanda di insinuazione, relativamente ai crediti dell’agente della riscossione, lasciando a carico di quest’ultimo l’onere di corredare la domanda con tutte le allegazioni e i documenti necessari ad ottenere l’accoglimento dell’istanza.
6. Il primo motivo di ricorso per cassazione va pertanto accolto, restando assorbito il secondo, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Napoli che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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