CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 dicembre 2020, n. 29674
Rapporto di lavoro – Ex dipendente di ente locale – Risarcimento per perdita della chance di progressione – Inquadramento nell’area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute presso l’amministrazione di provenienza
Ritenuto che
la Corte di Appello di Torino, per quanto qui interessa, ha respinto il gravame proposto dall’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza del Tribunale di Biella nella parte in cui essa aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice in epigrafe, ex dipendente di ente locale transitata nei ruoli dell’Agenzia a seguito di mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, ad essere inquadrata nella fascia retributiva F4, oltre al risarcimento per perdita della chance di progressione alla fascia F5;
in particolare, la Corte territoriale ha – tra l’altro- evidenziato che la procedura di mobilità realizza una cessione del contratto e determina una modificazione solo soggettiva del rapporto di lavoro sicché il dipendente deve essere inquadrato nell’area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute presso l’amministrazione di provenienza; ha poi ritenuto che costituisse utile parametro, al fine della conseguente confluenza, quello di cui all’art. 5 del D.P.C.M. 466/2000 e della relativa tabella di equiparazione professionale, così concludendo per il riconoscimento dell’inquadramento di cui sopra;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Dogane sulla base di un unico motivo, resistito da controricorso della lavoratrice, la quale ha poi anche depositato memoria;
Considerato che
con l’unico motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’articolo 30 d.lgs. 165 del 2001 e, per quanto occorrer possa, dell’art. 52, co. 1, d. Igs. 165/2001 e dell’art. 17 del CCNL Agenzie Fiscali, per aver la Corte erroneamente ritenuto che il dipendente trasferito per mobilità abbia diritto al mantenimento non solo trattamento fondamentale, ma anche della progressione economica acquisita, tanto più in assenza di tabelle di comparazione applicabili direttamente ed indebitamente tratte, dai giudici di secondo grado, dal D.P.C.M. destinato a regolare il caso speciale del trasferimento di personale e funzioni amministrative dall’Agenzia del territorio agli Enti Locali; il motivo è infondato;
questa Corte, pronunciando in fattispecie analoghe, ha respinto i ricorsi proposti dall’Agenzia delle Dogane, ritenendo che quest’ultima non potesse, in sede di inquadramento successivo al passaggio diretto, fare applicazione dell’art. 17 del CCNL Comparto Agenzie Fiscali 2002/2005, riferibile, invece, al solo accesso «dall’esterno» nell’area (tra le tante, Cass. nn. 4619 del 2018 e 7652 del 2019);
con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., si è osservato, in sintesi, che l’espressione di carattere atecnico «passaggio diretto», contenuta nell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, uno strumento attuativo del trasferimento del personale, da una Amministrazione ad un’altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli artt. 1406 ss. c.c., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali;
l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti – si è ancora aggiunto – deve essere effettuata, sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’amministrazione cessionaria, ed a tal fine occorre tener conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera;
del resto, la richiamata disposizione muove anche dalla concreta esigenza di evitare che l’istituto della mobilità tra enti pubblici diversi possa dare luogo a processi di dequalificazione “strisciante” del personale trasferito, atteso che, la stessa attribuzione della posizione retributiva, lungi dall’esprimere soltanto un valore economico, è direttamente funzionale alla progressione di carriera e propedeutica ai successivi passaggi di Area;
non irrazionale è poi l’utilizzo, per il conseguente giudizio di comparazione, del d.p.c.m. 446/2000 apparendo logico che esso, riguardando la confluenza del personale dallo Stato agli enti locali, sia parametro del tutto idoneo quale riferimento per il passaggio inverso;
infine, non viene qui in rilievo la diversa questione affrontata da Cass. n. 30875/2017, perché l’Agenzia neppure prospetta di avere avviato e concluso la procedura di mobilità rispetto ad una specifica vacanza e ad un altrettanto specifico inquadramento di area, di profilo e di livello economico; le spese del grado sono da regolare secondo soccombenza;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione ai difensori antistatari.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 12380 depositata il 9 maggio 2023 - Ai fini del riconoscimento dell’esistenza di un danno da perdita di chance, e del suo conseguente risarcimento, è necessario che si dimostri, anche in via presuntiva ma con…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 28611 depositata il 13 ottobre 2023 - Il danno subito dal dirigente medico della sanità pubblica per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, conseguente all’inadempimento…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 giugno 2019, n. 16595 - L'inadempimento datoriale, nel non adibire il dipendente per le mansioni per cui è stato assunto, può comportare un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale che può…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 8663 depositata il 27 marzo 2023 - La violazione dell'obbligazione della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 3804 depositata l' 8 febbraio 2023 - In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, T.U.I.R., le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 maggio 2022, n. 14842 - In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, t.u.i.r., le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…