CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 febbraio 2019, n. 6004
Lavoro – Associazione in partecipazione – Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – Accertamento
Rilevato
che la Corte di appello di Bologna, con la sentenza n. 1085/2016, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città il 21.7.2015, con la quale era stato accertato che tra la P. spa e C.L. si era svolto un rapporto di lavoro subordinato con condanna della società a corrispondere alla lavoratrice la somma di euro 14.759,18, oltre accessori, a titolo di differenze retributive per il periodo dall’1.4.2009 al 4.7.2009;
che avverso la decisione di II grado ha proposto ricorso per cassazione la P. spa affidato a due motivi illustrati con memoria; che l’intimata non ha svolto attività difensiva; che il PG non formulato richieste scritte.
Considerato
che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura:
1) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 cc e 36 Cost. nonché la pronuncia ultra petitum, nella parte e per il capo in cui la sentenza impugnata aveva rigettato il 4° motivo di appello svolto in sede di gravame, relativo alla determinazione delle differenze retributive spettanti alla C. nel corso del rapporto di associazione in partecipazione e quelli alla stessa dovuti a titolo di differenze retributive e TFR, con inquadramento della lavoratrice nel IV livello CCNL di riferimento;
2) l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonché l’errore nella correttezza della valutazione e dell’iter logico seguito, perché la gravata sentenza, pur lasciando presumere di avere tenuto conto delle risultanze dell’elaborato peritale, se ne era poi in sostanza discostata quanto alle conclusioni e, in particolare, sulla percezione, in vigenza di rapporto, di somme in esubero rispetto ai minimi di legge;
che il primo motivo è fondato limitatamente alle dedotte violazioni di legge ex art. 2099 cc e 36 Cost.
Invero, la Corte di merito, pur avendo rilevato che le somme corrisposte dalla società alla C., nel corso di tutto il rapporto formalizzato con il contratto di associazione in partecipazione erano superiori a quelle spettanti dai minimi previsti dalla contrattazione collettiva, tuttavia aveva accertato che per il periodo 1.4.2009 – 4.7.2009 non era stato corrisposto alcun compenso per cui, in virtù del principio di corrispettività della retribuzione che impediva che la regola dell’assorbimento potesse operare nel senso di fare imputare l’eccedenza ad un periodo diverso da quello di riferimento al quale quel compenso (superiore ai minimi contrattuali) era stato corrisposto, le differenze retributive limitatamente al segmento temporale sopra specificato non erano dovute.
Ritiene il Collegio che le argomentazioni dei giudici di seconde cure non siano condivisibili.
Invero, in sede di legittimità si è affermato (Cass. 23.1.2006 n. 1261; Cass. n. 2937 del 2013 per esteso; Cass. n. 5552 del 2011; Cass. n. 10824 del 1997; Cass. n. 359 del 1989) il principio, cui si intende dare continuità, che qualora venga sostituito, in conseguenza di un accertamento giudiziale, il rapporto di lavoro autonomo con un rapporto subordinato, e quindi il diritto del lavoratore alla retribuzione tragga origine esclusivamente dalla previsione del contratto collettivo di categoria in relazione al livello riconosciuto e non più dal contratto individuale formalmente intercorso tra le parti, il confronto tra i due trattamenti economici -quello di fatto fruito e quello spettante- al fine di determinare eventuali differenze retributive deve essere effettuato in modo globale, nel senso che va preso in considerazione il complesso dei compensi corrisposti al lavoratore nel periodo controverso, al fine di detrarlo dal complesso dei compensi attribuiti “ope iudicis” in virtù del contratto applicabile al rapporto di lavoro subordinato. In altri termini, è stato specificato che, una volta che sia accertata in giudizio l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con la qualificazione del rapporto come autonomo operata dalle parti, ai fini della determinazione del trattamento economico dovuto si deve considerare nel suo complesso quanto in concreto sia stato già corrisposto al lavoratore e porlo a raffronto con il trattamento minimo dipendente dalla corretta qualificazione del rapporto, con la conseguenza che, ove quest’ultimo sia stato già integralmente corrisposto, non possono essere liquidate mensilità aggiuntive commisurate ai compensi periodicamente erogati.
E’, invece, corretta la conclusione della Corte di merito per quanto riguarda l’importo riconosciuto a titolo di TFR perché l’assorbimento non può trovare applicazione per la indennità di fine rapporto che, prima e dopo l’entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, matura al momento della cessazione del rapporto (cfr. Cass. n. 5552 del 2011 citata).
Conclusivamente, quindi, la sentenza gravata deve essere cassata, in parte qua, in relazione al primo motivo per quanto di ragione, assorbito il secondo, e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto della pretesa della C., per il periodo 1.4.2009/4.7.2009, limitatamente alle richieste di differenze retributive (pari ad euro 7.565,24), essendo stati erogati importi superiori nel corso di tutto il rapporto lavorativo rispetto a quelli dovuti ai sensi del CCNL applicabile ratione temporis alla lavoratrice; vanno, invece, confermate le statuizioni di merito circa il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro e la condanna della società al pagamento della somma di euro 7.193,94, oltre accessori come già riconosciuti, a titolo di TFR.
In considerazione della soccombenza reciproca, dell’andamento del processo e della circostanza che la C., in questa sede, non ha svolto attività difensiva, le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo per quanto di ragione, assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di C.L. relativamente alla richiesta di differenze retributive per il periodo 1.4.2009/4.7.2009. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
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