CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5498
Tributi – IRPEF – Soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia – Riduzione imposte – Istanza di rimborso delle maggiore somme versate – Termini di prescrizione
Ritenuto che
La CTR della Sicilia ha rigettato l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria contro la sentenza n. 14/2013 della CTP di Siracusa che aveva accolto il ricorso proposto da D.C. avverso il rigetto della richiesta di rimborso dell’imposte IRPEF, già versate per gli anni 1990, 1991 e 1992. La CTR ha motivato la propria decisione nel senso che – trattandosi di agevolazioni per i residenti in zone soggette al sisma del 1990 – il beneficio doveva ritenersi attuabile sia in favore di chi non aveva ancora pagato (con versamento del 10% del dovuto da effettuarsi entro il 16.3.2003), sia in favore di chi aveva già pagato (attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, siccome indebito formatosi ex lege per effetto di ius superveniens); quanto al termine per valere il diritto alla ripetizione, ha superato l’eccezione dell’Ufficio ritenendo che a seguito dell’intervento legislativo di cui all’art. 1, comma 665 della legge 190 del 2014, il termine per la presentazione dell’istanza andava calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28/02/2008 n. 31 per cui le istanze potevano essere presentate fini al 1.3.2010. L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Con il primo motivo di ricorso l’amministrazione finanziaria deduce la violazione falsa applicazione dell’articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 e dell’articolo 21 comma secondo, secondo periodo, del decreto legislativo n. 546 del 1992, nonché dell’articolo 1, comma 665, della legge 190 del 2014, articolo 12 e 14 delle preleggi e 112 cod.proc.civ., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ. per avere la CTR ritenuto tempestiva l’istanza di rimborso invece presentata ben oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 289 del 2002.
Col secondo motivo, deduce la violazione falsa applicazione degli artt. 9, comma 17, legge 289 del 2012, 11 e 14 preleggi, 3 comma 1, legge n. 212 del 2000, 3, comma 3, decreto legislativo n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., nella parte in cui i secondi giudici, prestando adesione all’orientamento della giurisprudenza di legittimità reputato non condivisibile, hanno ritenuto che il rimborso potesse spettare anche a coloro che avevano già adempiuto ai proprio obblighi tributari.
Col terzo motivo, sempre in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., denuncia la violazione dell’art. 9, comma 17, I. 289/2002, art. 1, comma 665, I. 190 del 2014, nonché degli artt. 12 e 14 delle preleggi e art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui i secondi giudici hanno ritenuto infondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, sul presupposto erroneo che il sostituto di imposta si limita ad anticipare quanto dovuto all’erario dal dipendente.
La contribuente ha resistito con controricorso.
Ritenuto che
Il ricorso è infondato per quanto di seguito esposto.
Il quesito sottoposto al Collegio con i primi due motivi – che si esaminano congiuntamente in quanto strettamente connessi – riguarda il termine utile per la presentazione dell’istanza di rimborso per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 che avessero già versato imposte per il triennio 1990-1992.
La questione ha trovato soluzione nell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) che costituisce norma d’interpretazione autentica, secondo cui: «I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248».
Evidente, dunque, che il giudice di secondo grado ha deciso in conformità alla giurisprudenza di questa Corte – pure citata dalla CTR – oramai ferma nel ritenere che, in base alla predetta normativa, i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento, previsto dall’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della l. n. 31 del 2008 di conversione del d.l. n. 248 (cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 15252 del 22/07/2016, Rv. 640825-01; n. 24089 del 2015 Rv. 637568-01; n. 18205 del 2016, n. 4291 del 2018, n. 6649 del 2019; n. 11690 del 2019).
Il presupposto del rimborso del 90% si è concretizzato, quindi, con il d.l. n. 248/12/2007, convertito nella legge n. 31 del 2008 entrata in vigore il 1° marzo 2008, con la conseguenza che deve ritenersi tempestiva l’istanza di rimborso presentata dalla contribuente in data 27.12.2007.
Anche il terzo motivo si palesa inconferente alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha statuito (cfr. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 18905 del 26/09/2016, Rv. 641481-01) che «l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, che consente al contribuente delle province siciliane coinvolte nel sisma del 1990 di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato a titolo d’imposte, in deroga al principio per cui la sanatoria non consente di ottenere rimborsi dallo Stato, risponde ad una logica particolare e diversa dagli altri provvedimenti di sanatoria, in quanto tesa ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi, sicché la legittimazione spetta al solo soggetto passivo d’imposta in senso sostanziale e non anche al sostituto d’imposta.» (cfr., altresì, n. 12083 del 2012 Rv. 623326-01, n. 15252 del 2016, Rv. 640825-01, n. 18205 del 2016 Rv. 641051-01). Tale principio ha trovato l’avallo del Legislatore che con l’art. 16-octies, comma 1, lett. b), della legge n. 123 del 2017, di conversione con modifiche del d.l. n. 91 del 2017, ha modificato l’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 specificando espressamente che tra «7 soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, […], che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e che «hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, […] al rimborso di quanto indebitamente versato», sono «compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite» (cfr., Cass. Sez. 5, Ordinanza 26/03/2018 n. 7509).
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di lite in favore della società controricorrente che liquida in complessivi euro 1000,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
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