CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5503
Tributi – Contenzioso tributario – Notifica a mezzo posta raccomandata – Omesso deposito ricevuta di ritorno – Ricorso inammissibile
Rilevato che
L’Agenzia delle dogane impugna per cassazione, con quattro motivi, la decisione della CTR in epigrafe, che, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto illegittimo il diniego di rimborso della somma per le addizionali sulle accise corrisposte sui consumi di energia elettrica negli anni 2010 e 2011, avanzata dalla contribuente sull’assunto del contrasto tra la disciplina interna e la normativa unionale.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, in particolare, la società U. Spa era priva di legittimazione attiva in quanto consumatore finale e non soggetto passivo dell’imposta.
La contribuente è rimasta intimata.
Considerato che
1. Il ricorso è inammissibile.
L’impugnazione è stata avviata alla notifica a mezzo del servizio postale universale con raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Agenzia, peraltro, non ha dato prova della ricezione dell’atto, non avendo depositato, fino al giorno dell’udienza camerale, l’avviso di ricevimento della raccomandata stessa (né, del resto, della ricevuta di spedizione).
Manca, dunque, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria, sicché il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.
Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 nei confronti dell’Agenzia delle dogane in quanto Amministrazione dello Stato che opera con il meccanismo della prenotazione a debito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
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