CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5555
Indennità premio di servizio – Svolgimento di mansioni dirigenziali – Maggiore retribuzione percepita – Liquidazione delle competenze di fine rapporto
Rilevato che
1. la Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello di A.A. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell’Inpdap e del Comune di Napoli volta ad ottenere il pagamento delle differenze di indennità premio di servizio, rivendicate perché l’Istituto nella base di calcolo non aveva considerato la maggiore retribuzione percepita negli ultimi dodici mesi antecedenti la cessazione del rapporto in conseguenza dello svolgimento di mansioni dirigenziali;
2. la Corte territoriale ha premesso che l’incarico era stato assegnato all’A. con atto formale, in attesa della copertura del posto, e pertanto ha ritenuto che la fattispecie non fosse totalmente assimilabile a quelle in relazione alle quali questa Corte aveva escluso che lo svolgimento di mansioni superiori potesse incidere sulla quantificazione del trattamento di fine servizio, perché in quei casi veniva in rilievo l’esercizio di fatto di compiti riconducibili al livello superiore;
3. il giudice d’appello ha richiamato il diverso principio di diritto affermato da Cass. n. 9646/2012, ma ha evidenziato che secondo detta pronuncia condizioni necessarie per riconoscere un’incidenza dello svolgimento di mansioni superiori rispetto alla liquidazione delle competenze di fine rapporto sono la natura retributiva dell’emolumento da corrispondere e l’assunzione piena, effettiva e duratura dei poteri e delle responsabilità del livello superiore;
4. ha escluso che le richiamate condizioni ricorressero nella fattispecie, sia perché l’indennità premio di fine servizio ha natura giuridica previdenziale, sia in quanto l’A. aveva omesso di indicare le circostanze concrete ed i contenuti effettivi delle mansioni espletate a seguito del provvedimento di assegnazione;
5. per la cassazione della sentenza A.A. ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, al quale non hanno opposto difese l’Inps, succeduto ex lege all’Inpdap in corso di causa, ed il Comune di Napoli.
Considerato che
1. con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 11 della legge n. 152/1968 e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché contraddittorietà della motivazione, rilevante ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., e sostiene, in sintesi, che lo svolgimento pieno delle mansioni superiori non era stato contestato dal datore di lavoro, che anzi l’aveva confermato nel costituirsi in giudizio, dichiarando di avere corrisposto il trattamento retributivo previsto per l’incarico dirigenziale e di averlo assoggettato a contribuzione;
1.1. il ricorrente aggiunge che le indennità di fine rapporto dei dipendenti statali e degli enti pubblici, seppure variamente denominate, hanno tutte natura retributiva ed invoca il principio di diritto affermato dalla sentenza n. 9646/2012 di questa Corte, erroneamente disatteso dal giudice d’appello;
2. preliminarmente occorre rilevare che il ricorso, regolarmente notificato al Comune di Napoli, non risulta pervenuto all’INPS, quale successore ex lege dell’INPDAP, perché il procedimento notificatorio, seppure avviato, non è stato ripreso dopo che l’ufficiale giudiziario in data 9 maggio 2014 aveva attestato di non aver potuto notificare l’atto a causa del trasferimento in altra sede dell’Avv. S.;
2.1. il Collegio non ritiene, pur in presenza di un litisconsorzio processuale, di dovere disporre l’integrazione del contradditorio ex art. 331 cod. proc. civ., perché intende dare continuità all’orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione “prima facie” infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti» (Cass. n. 12515/2018);
3. nella specie il ricorso, incentrato sul mancato rispetto del principio di diritto enunciato da Cass. 9646/2012, è infondato, perché quel principio è stato superato e disatteso dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 10413/2014, pronunciando, in relazione al conferimento con atto formale della reggenza dell’ufficio dirigenziale, hanno escluso che l’incremento del trattamento economico, connotato da intrinseca temporaneità, possa essere considerato ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, sia in quanto lo stipendio tabellare non può che essere quello della qualifica di appartenenza, sia perchè, altrimenti, si realizzerebbe l’effetto di un sostanziale aggiramento del disposto dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, nella parte in cui esclude che il dipendente pubblico possa acquisire il superiore inquadramento per effetto del solo svolgimento delle mansioni;
4. il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a ripensare il richiamato orientamento, ribadito in numerose successive pronunce (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 22013, 13431, 7469 del 2019) e va rigettato in quanto il dispositivo della sentenza impugnata, che ha ritenuto non fondata la domanda, è conforme a diritto per cui questa Corte può limitarsi a correggerne la motivazione, nei termini sopra indicati, ex art. 384 , comma 4, cod. proc. civ.;
5. in assenza di controparti costituite non occorre statuire sulle spese, mentre si deve dare comunque atto della ricorrenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
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