CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 febbraio 2022, n. 6501
Tributi – Contenzioso tributario – Appello – Sentenza – Motivazione per relationem alla motivazione della decisione appellata – Motivazione meramente apparente – Nullità della sentenza
Rilevato che
1. La G.T.F. s.r.l. propose ricorso contro l’avviso d’accertamento, in materia di Ires, Irap ed Iva, di cui all’anno d’imposta 2004, con il quale, per quanto qui ancora d’interesse, l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto le quote di ammortamento di beni strumentali (rilievo n. 5) ed una passività ritenuta inesistente (rilievo n.6).
L’adita Commissione tributaria provinciale di Perugia accolse parzialmente il ricorso della contribuente, limitatamente ai predetti rilievi, rigettandolo invece per gli altri.
Proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria lo ha rigettato con la sentenza n. 104/02/12, depositata il 31 maggio 2012.
Avverso quest’ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandolo a due motivi.
La contribuente, rimasta intimata, in data 12 aprile 2019 si è costituita dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di cui all’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e chiedendo di disporre la sospensione del processo.
Considerato che
1. Preliminarmente va dato atto che la “memoria di costituzione e contestuale istanza di sospensione” della contribuente, depositata il 12 aprile 2019, non equivale (per tardività e contenuto) ad un rituale controricorso; sia che non risulta che la stessa contribuente abbia depositato, entro il 10 giugno 2019, copia della domanda di definizione della lite e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, adempimenti in difetto dei quali il processo non è rimasto ulteriormente sospeso, dopo il 10 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2020, e non sussisteva pertanto il presupposto della necessaria istanza di trattazione di cui al comma 13 del ridetto art. 6, proseguendo il procedimento in virtù dell’originario ricorso.
Infatti, come è stato rilevato in fattispecie analoga, «In tema di definizione agevolata ex art. 11, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., in l. n. 96 del 2017, la sospensione del giudizio fino alla data del 31 dicembre 2018 opera soltanto se il contribuente inoltra la relativa richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di tale norma, e deposita copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, sicché in mancanza di tali adempimenti, non occorre la presentazione, entro il suddetto termine, di un’istanza di trattazione ai sensi del comma 10 della medesima norma, in quanto il relativo procedimento non sospeso prosegue in forza dell’originario ricorso.» (Cass. 02/02/2021, n. 2221).
2. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per la sostanziale omissione della sua motivazione, meramente apparente in quanto, a fronte di un ampio ed articolato contenuto, in fatto ed in diritto, dell’appello erariale (riprodotto per quanto d’interesse nel ricorso), la CTR ha motivato in modo apodittico, limitandosi a confermare acriticamente la sentenza d’appello e non dando mostra di aver preso in considerazione le censure dell’appellante, se non per rilevare che con l’impugnazione « nessun nuovo elemento è stato sostenuto e portato avanti dall’ufficio in sede di appello atto a modificare la decisione di 1° grado.».
3. Con il secondo motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., sostanzialmente la medesima patologia della sentenza impugnata di cui al primo motivo.
3.1. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente perché sostanzialmente coincidenti, sono fondati e vanno accolti.
Infatti la sentenza impugnata riduce l’argomentazione del rigetto dell’appello alla considerazione, di mero stile, che «Tutti gli argomenti sostenuti dall’ ufficio appellante sono stati già oggetto di valutazione» da parte della CTP e che la motivazione resa dal giudice di primo grado «è corretta, ad avviso di questi Giudici, sia sul piano logico che giuridico.».
La CTR è quindi ricorsa alla tecnica della motivazione della sentenza d’appello per relationem alla motivazione della decisione appellata, che tuttavia è ritenuta ammissibile da questa Corte solo quando il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 05/08/2019, n. 20883, ex plurimis).
Pertanto, « In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame.» (Cass. 25/10/2018, n. 27112; conforme Cass. 05/08/2019, n. 20883l, ex plurimis).
Nel caso di specie, la CTR ha totalmente omesso di valutare le critiche che l’appellante aveva puntualmente rivolto alla decisione impugnata, che si è limitata a confermare apoditticamente. Né, peraltro, tale omissione può trovare giustificazione, e comunque evitare la nullità della sentenza impugnata, nella considerazione, espressa dalla CTR, che l’appellante non avrebbe «sostenuto e portato avanti» nessun «nuovo elemento».
Si tratta, invero, di formula imprecisa ed ambigua, che pare presupporre, erroneamente, o che l’appello possa essere accolto solo ove introduca dei nova rispetto al giudizio di primo grado (che sono invece preclusi, fatta salva l’ipotesi dei nuovi documenti); o che l’appellante non possa riproporre, criticando la sentenza appellata, le medesime argomentazioni di cui al precedente grado di merito, ciò che è invece consentito e non determina di per sé solo l’ inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. 20/12/2018, n. 32954, ex plurimis).
In entrambi i casi, quindi, una volta rilevato che l’appello erariale manifestava un contenuto critico della decisione appellata, la CTR non poteva legittimamente ritenersi assolta dall’obbligo, anche costituzionale, di motivare il rigetto dell’impugnazione.
La sentenza appellata va quindi cassata, con rinvio alla CTR.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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