CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 gennaio 2019, n. 2294

Dirigente responsabile commerciale – Indennità sostituiva del preavviso – Differenze retributive – Trattamento di fine rapporto

Rilevato che

1. con sentenza n. 94 pubblicata il 19.3.14, la Corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento dell’appello proposto da G.M. e in parziale riforma delle sentenze (parziale e definitiva) di primo grado, ha condannato la B.L.P. s.r.l. in liquidazione al pagamento in favore del predetto dell’indennità sostituiva del preavviso; ha confermato la pronuncia del Tribunale quanto alla condanna di parte datoriale al pagamento di differenze retributive e del trattamento di fine rapporto; ha respinto l’appello incidentale della società volto alla condanna del G. al risarcimento del danno;

2. la Corte territoriale ha ritenuto dimostrati gli addebiti mossi al G., quale dirigente responsabile commerciale, con la lettera del 28.7.08 e relativi alla mancata trasmissione della relazione, espressamente richiesta e sollecitata, sull’andamento dell’attività commerciale, alla non corretta gestione dell’ordine del cliente B. e all’acquisito di merce e disegni per il campionario invernale non previamente concordato con la società;

3. ha escluso che avessero rilevanza le ulteriori contestazioni mosse in quanto tardive (cliente A.), insussistenti o generiche;

4. ha valutato gli addebiti comprovati come non così gravi da rendere non ulteriormente proseguibile il rapporto di lavoro, neppure per il periodo di preavviso, ed ha considerato il licenziamento assistito da giustificatezza, riconoscendo al dipendente il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, calcolata ai sensi dell’art. 36, c.c.n.l. dirigenti aziende commerciali;

5. ha respinto l’appello incidentale della società sul rilievo della mancata prova del danno;

6. avverso tale sentenza L.P.P., quale socio unico della B.L.P. s.r.I., cancellata dal registro delle imprese in data 10.12.13, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso il G.;

Considerato che

7. con l’unico motivo di ricorso il L.P. ha censurato la sentenza per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per non avere la Corte di merito motivato sulla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, riproposta nell’atto di appello incidentale; inoltre, per avere la sentenza appellata erroneamente determinato l’importo dell’indennità sostitutiva del preavviso ed omesso qualsiasi motivazione sul calcolo eseguito, benché la società avesse contestato l’ammontare richiesto dal lavoratore e prodotto le ultime due buste paga; infine, per avere erroneamente ritenuto non provato il danno cagionato dal G. per la tardiva conferma dell’ordine del cliente A. e per aver eseguito acquisti di merce e disegni per il campionario non previamente concordati con la proprietà;

8. preliminarmente, deve esaminarsi l’eccezione sollevata dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso per mancanza della procura speciale richiesta dall’art. 365 c.p.c. contenente riferimento allo specifico giudizio di cassazione;

9. l’eccezione è infondata;

10. secondo l’indirizzo di questa Corte, “l’art. 83, comma 3, cod. proc. civ., nell’attribuire alla parte la facoltà di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo, fonda la presunzione che il mandato così conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l’atto che lo contiene inerisce, per cui la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, in quanto corpo unico con tale atto, garantisce il requisito della specialità del mandato al difensore, al quale, quando privo di data, deve intendersi estesa quella del ricorso stesso, senza che rilevi l’eventuale formulazione genericamente omnicomprensiva (ma contenente comunque il riferimento anche alla fase di cassazione) dei poteri attribuiti al difensore, tanto più ove il collegamento tra la procura e il ricorso per cassazione sia reso esplicito attraverso il richiamo ad essa nell’intestazione dell’atto di gravame“, (Cass. n. 15538 del 2015; Cass. n. 19560 del 2006; Cass. n. 16594 del 2005);

11. nel caso di specie, il mandato è apposto a margine del ricorso per cassazione ed è espressamente richiamato nell’intestazione del ricorso medesimo, il che è sufficiente ai fini della specialità del mandato al difensore richiesta dall’art. 365 c.p.c.;

12. l’unico motivo di ricorso proposto dal sig. L.P. deve giudicarsi inammissibile, tenuto conto del nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. applicabile ratione temporis (sentenza d’appello pubblicata il 19.3.14), secondo cui è denunciabile per cassazione solo il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

13. al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) hanno precisato come, per effetto della novella, il sindacato di legittimità sulla motivazione debba intendersi limitato al minimo costituzionale, con la conseguenza che l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di qualsiasi rilievo del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”;

14. secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, e dalle successive pronunce conformi (cfr. Cass., 27325 del 2017; Cass., n. 9749 del 2016), l’omesso esame deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storicofenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. Non solo quindi la censura non può investire argomenti o profili giuridici, ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., anche l’omesso esame di determinati elementi probatori;

15. le censure mosse dall’attuale ricorrente concernono l’erronea valutazione ad opera della Corte d’appello di elementi probatori addotti dalla società (buste paga, mail, deposizioni testimoniali) e si collocano quindi al di fuori della cornice di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.;

16. neanche gioverebbe alla parte ricorrente la qualificazione della censura di omessa motivazione sulla risoluzione consensuale del rapporto quale violazione dell’art. 112 c.p.c., dovendosi ritenere implicito il rigetto della relativa eccezione nella statuizione della Corte di merito di ingiustificatezza del successivo licenziamento;

17. come più volte affermato da questa Corte, affinché si configuri il vizio di omessa pronuncia non basta, infatti, la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. n. 18459 del 2014; Cass. n. 21613 del 2013, Cass. n. 10696 del 2007, Cass. n. 20311 del 2011);

18. per le considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna di parte ricorrente, secondo il criterio di soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo;

19. ricorrono í ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.