CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 gennaio 2020, n. 1864 – Per beneficiare dell’esenzione dall’I.V.A. prevista per le cessioni all’esportazione deve essere fornita una prova certa ed incontrovertibile, quale l’attestazione di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana, poiché il regime probatorio dell’esportazione deve essere ricavato dalla disciplina doganale, non potendo l’operatore valersi di documenti alternativi rispetto al documento doganale