CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 gennaio 2022, n. 2654
Rapporto di lavoro – Sanzione disciplinare – Sospensione dal servizio e dal trattamento economico – Tempestività della contestazione
Rilevato che
1. la Corte d’Appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva annullato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per giorni tre comminata a F. N., con nota del 27 aprile 2016, dalla datrice di lavoro Banca M.P.S. Spa;
2. la Corte – in sintesi – ha condiviso la tesi del primo giudice secondo cui era stato violato il principio di immediatezza e tempestività della contestazione disciplinare avvenuta il 1° febbraio 2016 rispetto a fatti già noti in seguito all’audizione del lavoratore del febbraio 2015;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con unico motivo; ha resistito con controricorso il M.;
4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale;
la società ha depositato memoria;
Considerato che
1. con il motivo si denuncia: “Violazione o falsa applicazione dell’art. 7 L. n. 300 del 1970 in relazione all’art. 1175 e 1375 cc e dei principi in materia di relatività del concetto di tempestività della contestazione (in relazione all’art. 360, co. 1. n. 3 c.p.c.)”; si critica la motivazione impugnata per non aver tenuto conto del fatto che nella specie veniva in considerazione una sanzione conservativa e non una sanzione espulsiva, il che avrebbe imposto di modulare diversamente la concretizzazione del concetto giuridico indeterminato della tempestività della contestazione disciplinare; in ogni caso la Corte territoriale avrebbe pretermesso del tutto la regola secondo la quale il requisito di tempestività in questione deve essere inteso in senso relativo, considerando anche la complessità organizzativa e strutturale del datore di lavoro;
2. la censura è inammissibile;
l’assunto in base al quale il principio della immediatezza della contestazione disciplinare dovrebbe essere diversamente valutato nell’ipotesi di sanzione conservativa rispetto all’ipotesi di sanzione espulsiva non è adeguatamente supportato in diritto ed è contrario alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, anche per le sanzioni conservative, il datore deve procedere alla contestazione non appena abbia acquisito una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, atteso che il ritardo nella contestazione lede il diritto di difesa del lavoratore e, in particolare, il suo affidamento sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito dal datore di lavoro alla condotta inadempiente (tra tante, Cass. n. 29627 del 2018 che ha ritenuto tardiva una contestazione inflitta a distanza di tre mesi dall’accertamento);
inoltre, per consolidata giurisprudenza qui condivisa, “la valutazione della tempestività della contestazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato” (Cass. n. 34532 del 2019; Cass. n. 1247 del 2015; Cass. n. 5546 del 2010; Cass. n. 29480 del 2008; Cass. n. 14113 . del 2006); il principio è stato ancora di recente confermato, anche sotto il profilo della valutazione delle ragioni che possono cagionare il ritardo: “in tema di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici” (Cass. n. 16841 del 2018; conf. a Cass. n. 281 del 2016);
nella specie, la Corte territoriale, perfettamente consapevole dei principi su esposti, ha adeguatamente argomentato il suo convincimento conforme a quello del primo giudice, anche in ordine alla prova di circostanze che giustificassero il ritardo, sicché la doglianza, sebbene formulata ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., involge ineluttabilmente apprezzamenti di merito, in ogni caso preclusi in una ipotesi di cd. “doppia conforme”;
ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS. LU . n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.0 U. n. 25950 del 2020);
3. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. R.I. antistatario;
occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, c . 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, L. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%, con attribuzione.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 20882 depositata il 18 luglio 2023 - In materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione integra elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro in quanto, per la funzione di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 giugno 2019, n 15777 - L'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 dicembre 2020, n. 29595 - In tema di licenziamento disciplinare, circa la relatività del concetto di immediatezza della contestazione, dovendo - il giudice di merito - dare conto delle ragioni che possono cagionare il…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 1295 depositata il 12 gennaio 2024 - L'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 31 gennaio 2022, n. 2869 - In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla mancanza addotta a sua giustificazione ovvero a quello della contestazione, si configura quale…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 18415 depositata il 28 giugno 2023 - Nel licenziamento per giusta causa il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…