CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 gennaio 2022, n. 2689
Tributi – Imposta unica sulle scommesse – Soggetto passivo – Ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione
Rilevato che
– G. A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 16 novembre 2016, di reiezione dell’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui gli era stato contestato, unitamente alla S. Group Gmbh, nella qualità di coobbligato solidale, il mancato versamento dell’imposta unica erariale relativa all’attività di raccolta di scommesse per gli anni 2010 e 2011;
– il giudice di appello ha disatteso il gravame dell’odierno ricorrente in ragione del fatto che la sua attività, svolta per conto della S. Group Gmbh, comprendeva la raccolta delle scommesse e l’esecuzione dei relativi pagamenti;
– il ricorso è affidato a quattro motivi;
– resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
– le parti depositano memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;
Considerato che
– con il primo motivo il ricorrente denuncia l’incompatibilità del d.lgs. n. 504 del 1998 con gli artt. 135, par. 1, lett. i), 168 e 401, Dir. 2006/112/CE, e con l’art. 113 TFUE, allegando che la normativa italiana si porrebbe in contrasto con il divieto di istituzione di tributi con effetto equivalente all’i.v.a.;
– il motivo è infondato;
– il tributo che qui rileva è differente da una imposta sulla cifra di affari per plurime ragioni: riguarda unicamente operazioni relative all’esercizio delle scommesse, irrilevanti a fini IVA; non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e applicandosi il tributo all’importo scommesso; è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa;
– non rilevano quindi i soli fatti consistenti nella proporzionalità, nell’esser riscossa a ogni fase e nella sua traslazione in capo al consumatore, evidenziati in ricorso, anche perché (come con evidente contraddizione logica e giuridica si ammette proprio in ricorso per cassazione) proprio la disciplina IVA che si cita da parte del ricorrente, l’art. 10, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, proclama esenti dal tributo armonizzato le operazioni in parola con ciò evitando il concorrere di due imposte sul medesimo volume d’affari;
– effetto del tutto risolutivo e dirimente ha, sul punto, il chiaro dictum del giudice unionale (Corte Giust., 24 ottobre 2013, Metropol Spielstàtten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschrànkt), secondo il quale “in forza dell’articolo 401 della direttiva IVA «le disposizioni di [tale] direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte (…) sui giochi e sulle scommesse, (…) e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d’affari (…)»;
– la formulazione di tale articolo non osta, pertanto, a che gli Stati membri assoggettino un’operazione all’IVA, nonché, in modo cumulativo, a un tributo speciale non avente il carattere d’imposta sul volume d’affari (v., in tal senso, Corte Giust. 8 luglio 1986, Kerrutt);
– secondo la ridetta pronuncia, quindi, l’art. 401 della direttiva, in combinato disposto con l’art. 135, par. 1, lett. i) della stessa, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d’azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un’imposta sul volume d’affari;
– inoltre, sempre secondo tal sentenza, l’art. 1, par. 2, prima frase, e l’art. 73 della direttiva devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d’azzardo con possibilità di vincita, l’importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile”;
– per tali ragioni non si ravvisano gli estremi per disporre il rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia, sollecitato dalla parte;
– con il secondo motivo il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3, d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, e 1, comma 66, l. 13 dicembre 2010, n. 220, per aver la sentenza impugnata ritenuto che il contribuente fosse soggetto passivo di imposta, benché privo di concessione statale, per il solo fatto di provvedere alla raccolta delle scommesse, senza accertare se provvedesse anche alla gestione delle stesse;
– il motivo è, nei limiti che seguono, fondato;
– la questione è già stata oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021 (seguita da numerose altre; v. tra le tante Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021 e molte altre ancora), le cui motivazioni sono qui espressamente condivise e richiamate ex art. 118, disp. att., c.p.c., e che, anche in adesione e coerenza con i recenti interventi della Corte costituzionale (cfr. sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) e della Corte di Giustizia (cfr. sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18), ha affermato i seguenti principi;
– «L’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali titolari di concessione, è soggetto passivo d’imposta a norma dell’art. 1, comma 66, lett. b), l.n. 220 del 2010, in quanto godrebbe, altrimenti, di un’irragionevole esenzione – contrastante col principio di lealtà fiscale – per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco»;
– «In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all’allibratore dell’accettazione della scommessa, dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite»;
– le richiamate decisioni, inoltre, hanno altresì precisato, alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2018, che in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell’art. 1, comma 66, lettera b), della l.n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore;
– tale sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 3, d.lgs. n. 504 del 1998, e 1, comma 66, lettera b), l.n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, in quanto un quel periodo non si può procedere alla traslazione dell’imposta, perché l’entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro normative previgente alla l.n. 220 del 2010;
– pertanto, poiché non è in contestazione l’omesso versamento dell’imposta relativa agli anni 2010 e 2011, la doglianza coglie nel segno con riferimento al primo periodo di imposta;
– correttamente, invece, la Commissione regionale ha ritenuto sussistenti i contestati presupposti dell’imposta relativamente alla seconda annualità in esame;
– al riguardo, con particolare riferimento alla sussistenza del presupposto territoriale, deve aggiungersi che la doglianza trascura contraddittoriamente (visto che si riconosce esplicitamente il ruolo del centro di trasmissione dati) che il concreto esercizio del gioco è attuato tanto dal bookmaker che dal centro di trasmissione dati e che la ratio delle disposizioni in materia di gioco è proprio quella di rendere soggette all’ordinamento nazionale tutte le attività che siano svolte, in qualunque modo, sul territorio dello Stato;
– con il terzo motivo il ricorrente si duole, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., dell’omessa pronuncia in ordine al motivo di appello vertente sulla illegittima e non corretta applicazione dei criteri di calcolo utilizzati dall’Ufficio per la determinazione della base imponibile;
– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono, relativamente al capo di sentenza relativa al periodo di imposta 2010, assorbiti dall’accoglimento, in parte qua, del secondo motivo di ricorso;
– quanto al capo di sentenza relativo al periodo di imposta 2011, i motivi sono inammissibili per difetto di autosufficienza, atteso che, in difetto di utili elementi contenuti nella sentenza impugnata, la parte omette di riprodurre il contenuto delle doglianze formulate in appello, necessario ai fini dell’accertamento in ordine all’ammissibilità della censura e alla sua fondatezza;
– infatti, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame deve compitamente riportare tali motivi, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (cfr. Cass. Sez. Un., 28 luglio 2005, n. 15781; in tal senso, successivamente, Cass. 20 agosto 2015, n. 17049);
– la sentenza va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatti, questa Corte può decidere nel merito, accogliendo l’originario ricorso limitatamente al periodo di imposta 2010;
– in considerazione dell’intervento risolutore in materia, in epoca successiva alla proposizione del ricorso, ad opera della Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) e della Corte di Giustizia (Corte di giustizia 26 febbraio 2020, causa C-788/18), appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio;
P.Q.M.
accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara i restanti assorbiti, quanto al capo di sentenza relativo al periodo di imposta 2010, e inammissibili, quanto al capo di sentenza relativo al periodo di imposta 2011; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso limitatamente al periodo di imposta 2010; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 gennaio 2022, n. 1894 - In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché,…
- Corte di Cassazione sentenza n. 10276 depositata il 31 marzo 2022 - In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 2, sentenza n. 1119 depositata il 14 aprile 2023 - In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 27260 depositata il 25 settembre 2023 - In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 settembre 2021, n. 24262 - La situazione di un centro di trasmissione dati che raccoglie scommesse per conto di una società che ha sede in un altro Stato membro non è analoga a quella degli operatori nazionali: di qui…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 11 giugno 2020, n. C-242/19 - Diritto al rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso - Il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di beni in provenienza da uno Stato…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore in pensione ha diritto alla reintegr
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n . 32522 depositata il 23 novembre…
- Il dolo per il reato di bancarotta documentale non
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42856 depositata il 1…
- La prescrizione in materia tributariava eccepita d
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27933 depositata il 4 ottobre 20…
- Il giudice penale per i reati di cui al d.lgs. n.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44170 depositata il 3…
- E’ legittimo il licenziamento per mancata es
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30427 depositata il 2 novembre 2…