CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 giugno 2018, n. 17154 – In tema di operazioni soggettivamente inesistenti ricade sull’Amministrazione l’onere di provare che la prestazione non è stata resa dal fatturante – Il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio