CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 giugno 2018, n. 17162 – In relazione all’impugnazione della cartella di pagamento, è vero che non sussiste in linea di principio inscindibilità di cause, né litisconsorzio necessario, tra l’agente della riscossione e l’Agenzia, potendo il contribuente scegliere chi convenire in giudizio tra la seconda, titolare dal lato attivo dell’obbligazione tributaria, e il primo (Cass. SS.UU. 16412/07); nondimeno, nella presente controversia sono stati fatti valere vizi propri della cartella, quale l’asserita mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella formata dall’agente della riscossione, il quale ha diritto a contraddire