CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 giugno 2018, n. 17171
Imposte indirette – IVA – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – PVC – Contenzioso tributario
Rilevato che
– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (in seguito, CTR) veniva accolto l’appello proposto dall’AGENZIA DELLE ENTRATE e, per l’effetto, riformata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso (in seguito, CTP) n. 144/09/2012, avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento relativa ad imposta IVA e altro per l’anno 2006, per recupero ad imposta nei confronti di coobbligato solidale ex art. 60 bis D.P.R. n. 633/1972;
– In particolare, la contribuente ricorreva avanti alla CTP deducendo, tra l’altro, l’inesistenza della notifica dell’atto impugnato, la decadenza dell’azione di riscossione, l’illegittimità della cartella per carenza di presupposto, la violazione dell’affidamento incolpevole, la carenza di motivazione e la conseguente nullità della cartella, l’illegittimità della cartella per rinvio ad atti non conosciuti dalla contribuente, il difetto di prova ed errata applicazione dell’art. 60 bis D.P.R. n. 633/72, oltre che, nel merito, il contrasto con il diritto comunitario, la non debenza degli interessi; il ricorso veniva accolto dai giudici di primo grado per la ritenuta assenza di processo verbale di constatazione a carico della contribuente e di un successivo avviso di accertamento dal quale far derivare l’iscrizione a ruolo, oltre che per assenza dei presupposti per l’operatività delle presunzioni;
– L’Agenzia proponeva appello, lamentando la violazione degli artt. 30 d.lgs. n. 546/92 e 60 bis D.P.R. n. 633/72 da parte dei giudici di primo grado, impugnazione accolta dalla CTR;
– Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione la contribuente affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia con controricorso.
Ritenuto che
– In via preliminare non può essere condivisa l’eccezione di inammissibilità dell’intero ricorso avanzata dalla controricorrente, in quanto la narrazione processuale nell’atto introduttivo del processo per Cassazione è comprensibile, ed è stata compresa dall’Agenzia la quale ha svolto un’efficace difesa tecnico giuridica;
– Con il primo motivo di ricorso, si censura ai fini dell’art. 360 comma 1° n.3 c.p.c., la violazione da parte della CTR dell’art. 60 bis D.P.R. n. 633/72, poiché la norma non prevederebbe un potere di riscossione, e necessiterebbe una prodromica attività accertativa a carico della contribuente; in particolare, la contribuente non avrebbe potuto autonomamente impugnare la comunicazione di debito solidale ricevuta con la cartella di pagamento;
– Il motivo, non è inammissibile come eccepito dall’Agenzia per la sua articolazione, in quanto le argomentazioni a sostegno sono intelleggibili ed adeguate e, tuttavia, è infondato. La Corte rammenta che l’introduzione dell’art. 60 bis del D.P.R. n. 633/1972, avvenuta nel 2004, è diretta attraverso la solidarietà dal lato passivo dell’obbligazione tributaria, al contrasto alle frodi carosello.
Ciò è avvenuto in conformità dell’art. 21 n. 3 della sesta direttiva, come interpretato dalla Corte di Giustizia, nella sentenza dell’11 maggio 2006 nella causa C-384/04, Commissioners of Customs & Excise e Attorney General contro Federation of Technological Industries e altri, secondo cui la disciplina “permette ad uno Stato membro di adottare una normativa ai sensi della quale un soggetto passivo, a favore del quale sia stata effettuata una cessione di beni o una prestazione di servizi e che era a conoscenza del fatto o aveva ragionevoli motivi per sospettare che la totalità o parte dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per tale cessione o tale prestazione, ovvero per qualsiasi altra cessione o qualsiasi altra prestazione precedente o successiva, non sarebbe stata versata, può essere obbligato a versare tale imposta in solido con il debitore”;
– La normativa europea prevede che, per determinati beni, contemplati in primo luogo dal d.m. n. 22 dicembre 2005 e tra i quali rientrano le autovetture usate, il cessionario, operatore professionale soggetto ad IVA è solidalmente coobbligato al pagamento dell’imposta dovuta dal cedente nel caso in cui il prezzo della cessione sia inferiore al valore normale del bene compravenduto. La responsabilità solidale viene meno, se l’acquirente fornisce prova che “il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta” (art. 60 bis, comma 3°, D.P.R. n. 633/1972);
– L’art. 60 bis del decreto IVA, in tema di solidarietà nel pagamento dell’imposta, in luogo del disconoscimento della detrazione a monte, prevede l’obbligo autonomo di pagare quanto dovuto e non versato dal cedente. La disciplina pertanto non implica la rettifica della posizione del cessionario e trova applicazione l’obbligazione solidale per il semplice fatto giuridico dell’omesso versamento del dovuto da parte del cedente, senza alcuna necessità di attività accertativa;
– Infine, nessun pregiudizio deriva dalla mancata impugnabilità dell’avviso di coobbligazione solidale, per la possibilità di reagire impugnando la cartella, come in concreto ha fatto la contribuente;
– Con il secondo motivo di ricorso, si censura, ai fini dell’art. 360 comma 10 n.3 c.p.c., la violazione dell’art. 60 bis del D.P.R. n. 633/72 per errata applicazione della presunzione legale relativa, e per erronea interpretazione del concetto di valore normale del bene;
– il motivo è inammissibile in quanto, attraverso il richiamo alla violazione di legge, chiede al giudice di legittimità una rivalutazione del merito e, in particolare, della valutazione della prova contraria in concreto e dell’interpretazione del concetto di valore normale del bene in concreto, accertamenti congruamente motivati ed immuni da vizi logici censurabili in questa sede;
– In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato, e al rigetto segue il regolamento delle spese di lite come da dispositivo;
– In presenza di reiezione integrale del gravame, la Corte dà atto che, ai sensi degli artt. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002, testo unico spese di giustizia), per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1-bis del T.U..
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
La Corte dà atto che, ai sensi degli artt. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.228 (legge di stabilità 2013 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, testo unico spese di giustizia), per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art.13 comma 1-bis del T.U..
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