CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 giugno 2019, n. 17585

Tributi – Accertamenti bancari – Lavoratori autonomi – Presunzione legale relativa per i versamenti su c/c non giustificati – Sussiste

Rilevato che

– Con sentenza n. 4249/7/2017 depositata in data 23 ottobre 2017 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta (in seguito, la CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 78/3/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta (in seguito, la CTP) che aveva accolto il ricorso di G.S. (in seguito, il contribuente) contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2008;

– La CTR riteneva in particolare che non vi fossero ragioni per riformare la pronuncia gravata, avendo, a suo dire, la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 abrogato la preesistente presunzione legale relativa derivante da accertamenti bancari di cui all’art. 32, n. 2, d.P.R. 600/1973 nei confronti dei lavoratori autonomi, con conseguente assenza di prova da parte dell’Agenzia a sostegno delle riprese, tanto sul versante dei versamenti che dei prelevamenti;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo, cui il contribuente resiste con controricorso.

Considerato che

– Con l’unico motivo – ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. l’Agenzia denuncia la violazione/falsa applicazione dell’art. 32, n. 2, d.P.R. 600/1973, dell’art. 51, comma 2, n. 2 del d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972, poiché la CTR ha erroneamente ritenuto che al contribuente, lavoratore autonomo in regime di contabilità semplificata, per effetto della sentenza della Corte cost. 228/2014 non si applicasse la presunzione legale relativa relativa derivante da accertamenti bancari di cui all’art. 32, n. 2, d.P.R. 600/1973, neppure ai “versamenti”;

– La censura è fondata. Va ribadito che «In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall’art. 32 del d.P.R n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti» (Cass. 9 agosto 2016 n. 16697; conforme, Cass. 10 febbraio 2017 n. 3628). La sentenza impugnata collide frontalmente con tale consolidata interpretazione giuridica, ed è ad un tempo generica nell’affermare “giustificati gli stessi versamenti” senza un’indicazione analitica giustificativa dei singoli versamenti da parte del contribuente, in conseguenza dell’applicazione della presunzione di cui di cui all’art. 32, n. 2, d.P.R. 600/1973;

– In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata dev’essere cassata e rinviata alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla CTR Sicilia, sez. staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese di lite.