CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 giugno 2021, n. 18360 – La disciplina fiscale dell’indennità suppletiva di clientela degli agenti di commercio va ricondotta al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 70, comma 1, (ora art. 105, comma 1, Tuir), il quale prevede la deducibilità degli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’art.2117 del codice civile