CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 giugno 2022, n. 20679 – Ove ci si dolga della violazione dell’art. 116 cod.proc.civ. è necessario allegare che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), o ancora, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, ed il giudice abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento