CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 luglio 2020, n. 16132
Iscrizione a ruolo dei crediti dell’INPS e dell’INAIL – Prescrizione quinquennale – Atti interruttivi – Scadenza del termine perentorio – Nessuna cd. “conversione” del termine di prescrizione breve
Rilevato che
1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Trieste ha riformato la sentenza di primo grado e, per l’effetto, ha dichiarato estinti i crediti azionati, per prescrizione quinquennale maturata fra la notifica delle cartelle formate in base all’iscrizione a ruolo dei crediti dell’INPS e dell’INAIL e la notifica degli avvisi di pagamento da parte di Equitalia, in difetto di validi e utili atti interruttivi; ha affermato, inoltre, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario riguardo alla domanda dell’INAIL nei confronti di Equitalia;
2. avverso tale sentenza l’INAIL ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, al quale hanno opposto difese, con controricorso, l’INPS, Z.T., ulteriormente illustrato con memoria, e Equitalia Nord s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo e adesivo al ricorso INAIL;
Considerato che
3. con il motivo del ricorso principale, deducendo violazione di legge, l’INAIL censura la sentenza impugnata per avere ritenuto quinquennale la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle non opposte, anziché decennale;
4. il ricorso principale è da rigettare;
5. come affermato dalle Sezioni unite della Corte, con sentenza n. 23397 del 2016, il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via; pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione non consente di applicare l’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo;
6. con il medesimo arresto le Sezioni unite hanno chiarito che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 cod.civ., disposizione quest’ultima applicabile soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
7. la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato e tanto vaie per l’avviso di addebito dell’INPS, che dal l°gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla I n. 122 del 2010);
8. il ricorso incidentale, adesivo al ricorso principale, è del pari da rigettare e palesa, inoltre, profili di inammissibilità perché deduce per la prima volta, in questa sede di legittimità, il tema della prescrizione delle somme aggiuntive, in difetto di adeguata dimostrazione che rientrasse tra le questioni dibattute nelle sedi di merito;
9. le spese, a carico delle parti ricorrenti, principale ed incidentale, e dell’INPS, controricorrente adesivo, in solido in considerazione della comunanza di interessi (v., fra le tante, Cass. n. 9063 del 2019), vengono regolate come da dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato M.M., dichiaratosi antistatario;
10. ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, d.P.R.n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13,comma 1 – bis, se dovuto;
P.Q.M.
Rigetta entrambi i ricorsi e condanna le parti ricorrenti e l’INPS, in solido tra loro, al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato M.M., dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, d.P.R. n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
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