CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 maggio 2018, n. 13264

Fallimento – Ammissione allo stato passivo – Importo risarcitorio per illegittimità del licenziamento – Lavoratore onerato della prova dell’esistenza del rapporto di lavoro – Erronea ripartizione dell’onere – Non sussiste

Rilevato

che con decreto 26 aprile 2013, il Tribunale di Genova rigettava l’opposizione proposta da M.T. avverso lo stato passivo del Fallimento A.Y.Y. s.r.l., dal quale era stata esclusa per il credito complessivo di € 161.265,24, a titolo risarcitorio per illegittimità del licenziamento, in conseguenza della nullità del patto di prova, nel corso del cui periodo esso era stato intimato (il 24 gennaio 2012), per difetto di dimostrazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dedotto in base al contratto a tempo determinato, stipulato dalla predetta creditrice ricorrente con la società allora in bonis, per il periodo dal 1° agosto 2011 al 31 luglio 2014; che avverso tale decreto la lavoratrice ricorreva per cassazione con tre motivi, mentre il Fallimento intimato non svolgeva difese, avendo comunicato un controricorso inammissibile, siccome notificato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione, ai sensi dell’art. 370, primo comma c.p.c.;

che la ricorrente depositava quindi oltre il termine consentito una memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., pertanto inammissibile;

Considerato

che la ricorrente deduce falsa applicazione dell’art. 2697, primo comma c.c., per erronea ripartizione dell’onere della prova, posto a carico della lavoratrice ricorrente, anziché della curatela fallimentare eccipiente, con rigetto della domanda senza alcuna istruzione probatoria (primo motivo); falsa applicazione dell’art. 2697, secondo comma c.c., per la mancata prova, a carico della curatela resistente, della dedotta natura fittizia del rapporto di lavoro, in realtà mai effettivamente instaurato, per la natura transattiva della scrittura privata con la quale M.T. e L.G.A. (del quale la prima era stata assistente personale nelle sue eterogenee attività imprenditoriali nell’ambito del gruppo di appartenenza della fallita, a capo del quale era N.S. s.r.l.) avevano regolato i loro reciproci rapporti personali, una volta interrotti (secondo motivo); nullità del decreto o del procedimento per omessa pronuncia sulla nullità del patto di prova (terzo motivo);

che il collegio ritiene che i primi due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, siano infondati;

che non sussiste la violazione denunciata, posto che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 5 dicembre 2006, n. 19064; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107), nei più rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), applicabile ratione temporis;

che nel caso di specie, esso è stato correttamente posto a carico della lavoratrice, siccome onerata della prova dell’esistenza del rapporto di lavoro, quale fatto costitutivo (Cass. 28 settembre 2006, n. 21028; Cass. 8 febbraio 2010, n. 2728, che in particolare esclude che, qualora la parte che ne deduce l’esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione, occorra la prova, ai fini del rigetto della domanda, anche dell’esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte) del credito insinuato allo stato passivo del fallimento, con accertamento, neppure contestato dalla ricorrente, della sua mancata dimostrazione anche per inidoneità dei “capitoli di prova dedotti nella loro genericità … a dimostrare alcuno degli indici dello svolgimento di un qualsiasi rapporto di lavoro tra l’opponente e la società” (così al primo capoverso di pg. 7 del decreto) che infine, con evidente finalità di mero completamento motivo, il Tribunale ha addirittura accertato una ragione (simulazione del rapporto, a copertura di un regolamento transattivo di diversi rapporti) di inesistenza del rapporto di lavoro, dedotta dalla curatela fallimentare quale circostanza a difesa inidonea a invertire l’onere probatorio, comunque a carico della ricorrente; che anche il terzo motivo è infondato;

che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, integrante una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato a norma dell’art. 112 c.p.c., ricorre infatti quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda: intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale debba essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. 16 maggio 2012, n. 7653; Cass. 27 novembre 2017, n. 28308);

che un tale vizio non si configura nel caso di specie, nel quale è stata resa, in osservanza della corrispondenza del chiesto al pronunciato, un provvedimento di rigetto della pretesa creditoria (unica domanda proposta dalla ricorrente con l’insinuazione allo stato passivo), fondata sul presupposto dell’esistenza di un rapporto di lavoro, nel quale sarebbe stato inserito un patto di prova prospettato come nullo: questione evidentemente assorbita dall’accertata inesistenza del suddetto rapporto, per carenza di prova;

che pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese, per la rilevata tardività del controricorso, ai sensi dell’art. 370, primo comma c.p.c.;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.