CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 maggio 2018, n. 13268
Rapporto di subagenzia – Accertamento – Pagamento di importi provvigionali, indennità di mancato preavviso, indennità suppletiva di clientela e risarcimento danni
Rilevato che
Il Tribunale di Roma rigettava il ricorso proposto da G. C. F. nei confronti della E. T. s.a.s. volto a conseguire l’accertamento della intercorrenza fra le parti di un rapporto di subagenzia dal 1996 al 1999 oltre al pagamento di importi provvigionali, indennità di mancato preavviso, indennità suppletiva di clientela e risarcimento danni.
Con sentenza non definitiva n.1835/2008, la Corte distrettuale confermava la pronuncia di primo grado laddove aveva respinto le domande relative al periodo settembre 1996-novembre 1998, alla indennità di preavviso ed a quella di clientela, disponendo per la prosecuzione del giudizio in relazione alle provvigioni rivendicate dal novembre 1998 sino al giugno 1999. Con sentenza definitiva n.8712 del 2013 i giudici del gravame, alla stregua di conteggi analitici elaborati dal ricorrente e non specificamente contestati dalla società, condannava quest’ultima al pagamento della somma di euro 24.241,82 oltre accessori di legge.
La cassazione di tale decisione è domandata dalla E. T. s.a.s. sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso il F. il quale propone ricorso incidentale affidato ad unico motivo illustrato da memoria.
La società ha quindi notificato controricorso avverso il ricorso incidentale.
Considerato che
1. Preliminarmente deve darsi atto della tardività del deposito della memoria da parte del F., deposito avvenuto solo il 22.2.2018 nonostante che il relativo termine, previsto dall’art. 380.bis.1 cod. proc. civ., sia di non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio.
Per l’effetto, del contenuto di tale memoria non può tenersi conto alcuno.
1. 1 Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. Si deduce che la Corte di merito abbia violato il principio che governa la ripartizione dell’onere probatorio in materia di accertamento del diritto alle provvigioni, secondo cui grava sull’agente l’onere di allegazione e di prova in ordine agli atti costitutivi della sua pretesa. Nello specifico il F. non avrebbe indicato, né nell’atto introduttivo di lite né nel corso del giudizio, quali contratti sarebbero stati procurati e conclusi.
2. Il motivo è infondato.
Il principio di ripartizione dell’onus probandi invocato dalla parte ricorrente viene in rilievo ove i dati istruttori non forniscano elementi sufficienti alla ricostruzione dei fatti.
Detto principio non risulta, quindi, vulnerato nella fattispecie dalla Corte di merito, la quale ha fondato la propria decisione sulla base di un assetto probatorio qualificato dall’elenco delle provvigioni corrisposte è da corrispondere e dall’elenco dei clienti forniti dal ricorrente e dalle relative dichiarazioni, che il F. aveva allegato al ricorso di primo grado e che sono stati ritenuti non oggetto di specifica contestazione, quanto ai dati e ai contenuti ivi riportati.
A fronte di una prova esauriente ed esaustiva acquisita nel corso della istruttoria espletata nessuna forma di incertezza poteva indurre il giudicante a fare ricorso alla regola della ripartizione dell’onere probatorio, così come in effetti è emerso nello specifico.
3. Con il secondo motivo è denunciata violazione falsa applicazione degli artt.324 c.c. e 2909 c.c..
Si critica la sentenza impugnata per aver condannato la società al pagamento dell’intera somma richiesta nell’atto introduttivo del giudizio, che comprendeva, tuttavia, le differenze provvigionali relative all’intero fatturato della E. T., sia quello procurato direttamente dalla stessa che quello procurato dal subagente, e per l’intero periodo controverso, vale a dire dal 1996 al 1999, senza tener conto del giudicato interno costituito dalla sentenza non definitiva.
4. La censura non è meritevole di accoglimento per plurime concorrenti ragioni.
Si impone innanzitutto l’evidenza del difetto di autosufficienza – quale corollario della violazione del canone di specificità dei motivi sancito dall’art. 366 c.p.c. n.6 c.p.c. ed applicabile anche alle ipotesi di error in procedendo (nel senso chiarito da Cass. S.U. 22/5/2012 n.8077) – che connota la censura, non recante la riproduzione del tenore degli atti e dei conteggi sui quali si fonda, onde consentire a questa Corte di verificare ex actis la fondatezza della doglianza; né può trascurarsi in ogni caso il rilievo dell’ulteriore profilo di inammissibilità inerente alla critica scrutinata – riferita ad ipotesi di vizio processuale consistito nel compimento di un’attività deviante rispetto alla regola prescritta dal legislatore – perché non associata ad alcun riferimento alle conseguenze che l’errore (sulla legge) processuale comporta, vale a dire alla nullità della sentenza e/o del procedimento, secondo i consolidati dieta di questa Corte (vedi Cass. 28/9/2015 n. 19124, Cass. S.U. 24/7/2013 n. 17931).
5. Il terzo motivo prospetta omesso esame di un punto decisivo ex art.360 comma primo n.5 c.p.c..
Si deduce che il F. in atto introduttivo e nelle ulteriori produzioni documentali, avrebbe sostanzialmente allegato circostanze dalle quali si desumeva che aveva percepito oltre 25.000,00 euro nei soli anni 1998- 1999 sicché nulla gli sarebbe ulteriormente spettato. Si precisa comunque che nelle note autorizzate del 9/12/2010 avrebbe sostanzialmente contestato le deduzioni avverse.
6. Il motivo non è fondato.
Premesso che nella nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”, restando riservata al giudice del merito la valutazione dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. 7/4/2014 n.8053), non può tacersi che con detta critica si prospettano una molteplicità di fatti che sarebbero stati trascurati dalla Corte di Appello, secondo modalità inammissibili perché evocano una moltitudine di fatti e circostanze delle quali si lamenta il mancato esame o valutazione, in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito, definendo “fatto decisivo”, indebitamente trascurato, il vario insieme dei materiali di causa (Cass. n. 21439 del 2015). In tal senso va, parimenti, richiamato il principio affermato da questa Corte secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (vedi Cass. S.U. cit. n.8053/2014); sicché in definitiva il motivo in esame si traduce nell’invocata revisione dei convincimenti espressi dal giudice di merito, tesa a conseguire una nuova valutazione ed un diverso apprezzamento dei fatti, non concessa perché estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità.
7. Con la quarta critica si denuncia violazione ed errata applicazione dell’art.210 c.p.c. ed errata e contraddittoria motivazione. Ci si duole che la Corte abbia ordinato l’esibizione in giudizio di ordini da parte della società ex officio, nella carenza di specifica formulazione di istanza istruttoria da parte appellante.
8. La censura non può essere condivisa, stante la carenza di decisività che la connota, atteso che, anche ove accolta, non avrebbe consentito di pervenire ad una soluzione diversa della vertenza. L’accoglimento della domanda proposta dal F., è stata infatti connessa, oltre che al mancato adempimento dell’ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. da parte aziendale, dalla mancata contestazione dei dati e delle allegazioni contenute nei conteggi analitici prodotti dal F. e relativi agli ordini conclusi nel periodo novembre-1998 giugno 1999 dai quali si desumeva l’importo delle provvigioni maturate e non incassate.
In ogni caso questa Suprema Corte ha ripetutamente riconosciuto (cfr. Cass. 25/10/2013 n.24188, Cass. 27/8/2004 n.17076 e Cass. 10/7/1998 n. 6769) il carattere officioso oltre che discrezionale del potere di ordinare ex art. 421 c.p.c. l’esibizione di documenti. Si tratta di giurisprudenza ormai consolidata rispetto all’unico e remoto precedente di segno contrario (Cass. 28/11/1983 n.7092).
Discende, da quanto sinora detto, l’infondatezza della doglianza, anche al di là di ogni altra considerazione attinente alla effettiva formulazione dell’istanza.
9. Con l’unico motivo di ricorso incidentale il F. denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1742 c.c. e 414 c.p.c., con riferimento agli artt. 2724 c.c. e 1750 c.c. ex art. 360 comma primo nn.3 e 4 c.p.c. Si critica la sentenza non definitiva laddove ha escluso la retrodatazione del contratto di subagenzia ad epoca anteriore al novembre 1998, per mancanza di forma scritta richiesta ad probationem ex art. 1742 c.c. Si deduce che la sussistenza di elementi documentali quali le certificazioni dei compensi percepiti nell’anno 1997, avrebbe dovuto consentire di ammettere la prova per testi ex art.2724 c.c. e di accogliere la richiesta di pagamento dell’indennità di mancato preavviso che, per i contratti di durata pluriennale, non poteva essere inferiore ai 60 g.g.
10. Il motivo è privo di fondamento.
Infatti, il contratto di agenzia (e quindi anche quello di sub-agenzia) richiede la forma scritta non ad substantiam, ma ad probationem tantum e ciò anche prima della modifica del 1999 dell’art. 1742 c.c. (cfr. Cass.28/1/2013 n.1824), sicché sono inammissibili sia la prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) sia quella per presunzioni (cfr. Cass. 16/3/2015 n.5165). Per la stessa ragione può essere provata solo per iscritto l’anteriore decorrenza del contratto invocata dal F..
11. Al lume delle superiori argomentazioni, entrambi i ricorsi vanno, pertanto respinti.
La situazione di reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità.
Essendo stati i ricorsi proposti successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale.
P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, dà atto.della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19838 - Il preavviso ha natura "obbligatoria", con conseguente esclusione, in caso di cessazione immediata del rapporto di lavoro, del computo ai fini del TFR e di altre spettanze: "l'indennità di…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 10046 depositata il 14 aprile 2023 - In caso di fallimento del preponente, al rapporto di agenzia pendente, si applica la regola generale di sospensione stabilita dall'art. 72, primo comma l. fall. Qualora il rapporto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22162 - In tema di indennità di mobilità, l'art. 7, dodicesimo comma l. 223/1991 rinvia alla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e quindi all'art. 73 r.d.l.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22154 - In tema di indennità di mobilità, l’art. 7, dodicesimo comma l. 223/1991 rinvia alla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e quindi all’art. 73 r.d.l.…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1581 depositata il 19 gennaio 2023 - Il periodo di mancato preavviso deve essere escluso dal computo delle mensilità aggiuntive, delle ferie e del TFR in quanto essendo mancato l'effettivo servizio, il lavoratore ha…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 8615 depositata il 27 marzo 2023 - Le somme che vengano riconosciute al fine di risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - presente o futuro - ivi compresa dunque l'inabilità…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…