CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 maggio 2018, n. 13304

Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – Onere della prova – Direttive specifiche del datore di lavoro -Licenziamento ad nutum – Qualifica di dirigente

Fatti di causa

1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Pordenone ha respinto l’opposizione allo stato passivo dell’Amministrazione straordinaria della F. S.p.a. in liquidazione, proposta da V.V. per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con detta società – dal 1986 al 2005 quale “capo filiale” e dal 1987 al 2010 anche quale “direttore della divisione termoidraulica”, fino all’illegittimo licenziamento ad nutum, con la qualifica di dirigente o, in subordine, di quadro o impiegato di primo livello – e per il conseguente pagamento delle spettanze retributive maturate, asseritamente mai ricevute (per circa un milione di euro).

2. Il tribunale, dopo aver reputato “sospetta” una simile domanda (svolta «solo a così grande distanza di tempo» senza essere preceduta da analoghe obiezioni o rivendicazioni), ha ritenuto che il ricorrente non avesse compiutamente assolto l’onere di provare gli «elementi determinanti della subordinazione, quali l’orario predeterminato della prestazione ed il vincolo di presenza in ufficio, la sottoposizione a direttive specifiche del datore di lavoro, la sovra- ordinazione su personale di segreteria a sua disposizione» – quindi «con assenza di vincolo gerarchico sia a monte che a valle» – così come «la circostanza che spettassero al V. decisioni su aumenti stipendiali, ferie e permessi al personale dipendente», perciò concludendo che questi avesse «svolto la sua attività in favore della F. nella sua veste di agente di commercio, per la quale è già stato riconosciuto come socio della “Da lunedì a sabato s.a.s.”, ma non come lavoratore subordinato».

3. Il ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento con ricorso notificato in data 26-31/01/2013, affidato ad otto motivi, cui l’intimata amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si censura la «violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c. … nella parte in cui il collegio erroneamente attribuisce come attività tipiche del rapporto di agenzia il coordinamento e l’organizzazione di incontri con i responsabili del settore a cui era addetto il ricorrente».

2. Con il secondo si deduce analogamente la «violazione e falsa applicazione degli articoli 1742 cc e 2320 cc … per avere attribuito al sig. V.V., in qualità di socio accomandante di una società in accomandita semplice, la qualifica di agente di commercio».

3. Con il terzo mezzo si lamenta l’«omesso esame di fatto decisivo per il giudizio … avendo il collegio dichiarato la qualifica di socio accomandante del sig. V.V. senza tenere conto del periodo in cui questi abbia effettivamente ricoperto tale ruolo».

3.1. I primi tre motivi sono inammissibili in quanto non colgono l’effettiva ratio decidendi della pronuncia, costituita dalla mancanza di prova degli elementi propri del rapporto di lavoro subordinato rivendicato dal ricorrente, sulla quale non incidono gli ulteriori rilievi circa il «ruolo di agente unico di commercio per il settore termoidraulico» e l’appartenenza alla società “Da lunedì a sabato s.a.s.”, come eccepito dai Commissari ed emerso da alcune testimonianze.

4. Con il quarto, quinto e settimo mezzo si lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per avere il tribunale, rispettivamente, «attribuito al teste sig. D.S. dichiarazioni non rese e fondato la pronuncia omettendo di esaminare la contraria e reale affermazione resa del medesimo teste», nonché «omesso di esaminare le ulteriori dichiarazioni rese dal teste S.D. sull’erroneo presupposto che esse rappresentassero testimonianze de relato ex parte actoris» ed infine «omesso di tener conto e di valutare le prove documentali … rappresentate dalla riproduzione del biglietto da visita della F. e dalla stampa del sito internet della società medesima ove il ricorrente era indicato rispettivamente come direttore divisione termoidraulica e responsabile settore termoidraulica».

4.1 Le censure sopra indicate sono tutte inammissibili, in quanto volte ad ottenere una rivisitazione (e differente ricostruzione) delle emergenze istruttorie come però non è consentito in sede di legittimità, spettando al giudice del merito «in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19547 del 04/08/2017; cfr., ex plurimis, Cass. Sez. U. n. 7931/2013; Cass. n. 962/2015, n. 26860/2014).

4.2. Al riguardo questa Corte ha più volte ribadito che «l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Cass. Sez. L, Sent. n. 17097 del 21/07/2010; conf. Cass. Sez. 1, Ord. n. 19011 del 31/07/2017; Cass. Sez. 1, Sent. n. 16056 del 02/08/2016).

4.3. Nel caso di specie, le censure difettano altresì dell’elemento della decisività, poiché la valutazione del tribunale è fondata anche su ulteriori testimonianze, diverse da quella del teste Stram (peraltro ritenuto non attendibile sulle circostanze apprese de relato dallo stesso ricorrente), mentre è evidente la scarsa decisività dell’adozione di un biglietto da visita; quanto poi alla stampa della schermata del sito internet, essa è stata ritenuta dal tribunale una produzione tardiva, come indicato a pag. 33 e 56 del controricorso (con riguardo al verbale di udienza del 20 giugno 2012).

5. Con il sesto motivo si lamenta «omesso esame di fatto decisivo per il giudizio … avendo il collegio omesso di proseguire l’istruttoria sui capitoli già ammessi e con gli ulteriori testi indicati dal ricorrente nell’atto introduttivo».

5.1. La censura è inammissibile, sia perché non prospetta in realtà un “fatto decisivo”, sia perché il tribunale ha specificamente motivato l’esclusione dei capitoli di prova testimoniale ritenuti generici, o involgenti giudizi, o superati dalle produzioni documentali, ovvero tardivi (come le prove articolate dall’opponente nella memoria autorizzata); in ordine alla scelta istruttoria di interrompere l’assunzione delle prove ammesse vale invece il principio affermato da questa Corte per cui «la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell’espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l’esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l’ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complesso della motivazione» (Cass. Sez. L, n. 13375 del 2009).

6. Con l’ottavo motivo si deduce infine la «violazione della I. fall, art. 99 … avendo il giudice definito tardivi i capitoli a prova contraria formulati da parte ricorrente nella memoria del 18.04.2012».

6.1 Il motivo è infondato, in quanto l’art. 99, secondo comma, della legge fall, prescrive al n. 4) che il ricorso deve contenere – esplicitamente a pena di decadenza – l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

6.2. Al riguardo questa Corte ha da tempo chiarito che «nel giudizio di opposizione allo stato passivo, integralmente disciplinato dall’art. 99 l.fall., la mancata indicazione, nel ricorso, dei mezzi istruttori necessari a provare il fondamento della domanda comporta la decadenza dagli stessi, non emendabile con la concessione dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. e, in particolare, di quello indicato al n. 2 della menzionata disposizione, previsto solo per consentire la replica e la richiesta di mezzi in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove l’onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte. Né può invocarsi la violazione del diritto di difesa per la mancata concessione del termine per memorie conclusive ai sensi dell’art. 99, comma 11, l.fall., che può essere accordato, o meno, dal tribunale in base ad una valutazione discrezionale, avuto riguardo all’andamento del giudizio, che potrebbe anche rendere superflua un’appendice scritta» (Cass. Sez. 6 – 1, Ord. n. 5596 del 06/03/2017; Sez. 1, Sent. n. 25174 del 14/12/2015 e n. 24972 del 6/11/2013).

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.