CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 maggio 2018, n. 13322
Tributi – Accertamento – Avviso di accertamento nei confronti di società di persone estinta a seguito di cancellazione dal registro imprese – Notifica al socio illimitatamente responsabile – Legittimità
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380-bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che A. R. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF, relativo all’anno 2007;
Considerato
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale, ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c;
che la CTR, dopo aver affermato che l’estinzione della società non avrebbe comportato l’estinzione delle obbligazioni della medesima, per il subentro dei soci, aveva però erroneamente concluso che l’obbligazione sarebbe sorta direttamente in capo al ricorrente, avendo quest’ultimo, in qualità di socio, percepito in proporzione la sua quota di reddito;
che l’errore sarebbe dunque consistito nel ritenere l’accertamento a carico della società estinta il presupposto logico-giuridico per il successivo atto di accertamento nei confronti del socio;
che l’intimata non ha resistito;
che il motivo deve essere disatteso;
che, infatti, la CTR da atto che l’avviso impugnato era stato notificato alla società E. S.a.s. nell’anno 2012, successivamente alla cancellazione della medesima dal registro delle imprese (8 gennaio 2008), ma afferma che il suddetto avviso era stato notificato anche al R., quale socio illimitatamente responsabile, tant’è che quest’ultimo aveva depositato una richiesta di accertamento con adesione; che in questa ipotesi, pertanto, seppure in presenza dell’estinzione della società, ormai priva della capacità di stare in giudizio, opera un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate”, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente (Sez. U, n. 6070 del 12/03/2013; Sez. 6-5 n. 10980 del 05/05/2017); che, conseguentemente, è legittima la notifica dell’avviso di liquidazione ad una società di persone cancellata dal registro delle imprese, eseguita nei confronti dei soci della medesima per farne valere la responsabilità anche solidale, in quanto, sebbene la cancellazione non determini l’estinzione dell’ente se e fino a quando permangano debiti sociali, all’obbligazione della società si aggiunge, secondo il disposto dell’art. 2312, secondo comma, cod. civ., quella dei singoli soci, quale ulteriore garanzia per i creditori insoddisfatti; che le affermazioni della CTR appaiono coerenti con i principi di cui sopra;
che al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante la mancata attività difensiva di quest’ultima;
che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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