CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 maggio 2018, n. 13342
Professionisti – Prestazioni di consulenza fiscale e tributaria ed elaborazione dati contabili – Attività riservate ai professionisti iscritti all’albo dei dottori e ragionieri commercialisti e degli esperti contabili – Esclusione – Prestazioni effettuate da soggetto non iscritto – Compensi – Legittimità
In Fatto
– A.G. Service S.a.s. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato dal Tribunale di Torino il pagamento in favore di Studio C. s.a.s. della somma di € 21.011,35 oltre accessori, a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza fiscale e tributaria ed elaborazione dati contabili, contestando la sussistenza di valida prova del conferimento dell’incarico e dell’attività esperita, nonché la congruità dell’importo richiesto;
– Studio C., costituitasi in giudizio, chiese la conferma del decreto;
– il Tribunale adito, con sentenza del 25.10.2013, respinse l’opposizione ritenendo che le prestazioni svolte dalla società per il tramite della legale rappresentante C. C. rientrassero nell’ambito delle attività riservate ai professionisti iscritti all’albo dei dottori e ragionieri commercialisti e degli esperti contabili – albo cui la C. non era iscritta – con conseguente nullità del contratto ed esclusione del diritto al compenso;
– proposto gravame da Studio C. e costituitasi in giudizio A.G. Service con richiesta di conferma della decisione, la Corte d’Appello di Torino dichiarò inammissibile l’appello ex art. 348 bis c.p.c.;
– Studio C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, mentre l’intimata non ha svolto difese;
In Diritto
Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 2231 c.c., 1 d.lgs. n. 139/2005, 3 e 33 Cost., censura la sentenza che ha annoverato fra le attività proprie dei dottori e ragionieri commercialisti e degli esperti contabili le operazioni oggetto di incarico – segnatamente consistenti nella tenuta di scritture contabili, redazione di modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, effettuazione dei conteggi ai fini IRAP ed ICI, richiesta di certificati o presentazione di domande presso le camere di commercio – che assume a queste invece non riservate in via esclusiva, secondo quanto già in proposito statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 418/1996 e successivamente ribadito da questa corte con diverse pronunzie.
Il motivo appare fondato.
Questa Corte (si vedano Cass. n. 14085/2010; n. 15530/2008; n. 12840/2006) ha già avuto modo di precisare che al fine di stabilire se ricorra la nullità prevista dall’art. 2231 c.c. occorre verificare se la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l’esercizio della professione subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione; tale accertamento, secondo i principi elaborati dalla Corte Costituzionale e richiamati dalla ricorrente, deve tuttavia tener conto del fatto che al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione;
– in particolare, e con riferimento alla materia che qui occupa, le richiamate pronunzie hanno affermato che nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali, non rientrando fra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione.
– l’accertamento dell’effettiva natura della prestazione effettuata non è stato compiuto dai giudici di merito, che si sono limitati ad affermare che l’attività espletata dalla ricorrente rientrava nelle attribuzioni dei professionisti intellettuali iscritti ad apposito albo;
– con il secondo motivo la ricorrente denunzia poi nullità della sentenza per non aver il tribunale consentito la produzione, da parte sua, di alcuni documenti già allegati alla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., successivamente non rinvenuti nel fascicolo di causa e che essa aveva chiesto di produrre nuovamente; afferma, segnatamente, che il tribunale avrebbe erroneamente attribuito rilievo al fatto che il cancelliere non aveva sottoscritto l’indice dei documenti relativo a tali produzioni, siccome prescritto dall’art. 74 disp. att. c.p.c., ed omesso di considerare che la controparte, nelle sue difese successive, aveva fatto espresso riferimento a tali produzioni;
– anche detto motivo appare fondato, sulla scorta dell’orientamento consolidato di questa corte (cfr. Cass. n. 5671/2010; n. 12873/2007) secondo cui l’inosservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c. in materia di produzioni preclude alla parte la possibilità di utilizzare i documenti come fonte di prova ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, giacché, ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all’atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio che le anzidette norme sono dirette ad assicurare;
– nel caso di specie, infatti, risulta indubbiamente che nelle proprie difese (cfr. memoria di replica del 23.7.2013, pag. 4) A.G. Service fece espresso riferimento alle citate produzioni;
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, ai sensi dell’art. 383 comma 2 cpc, ad altra sezione della Corte di appello di Torino, diversa da quella che ha pronunciato l’ordinanza di inammissibilità, anche per la regolazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino, che provvederà anche sulle spese della presente fase.
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