CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 maggio 2018, n. 13356
Tributi – IRES – Accertamento – Violazione – Assenza di dolo – Annullamento sanzioni – Esclusione
Rilevato
– che in controversia relativa ad avviso di accertamento ai fini IRES con cui l’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione le sopravvenienze passive contabilizzate nell’anno d’imposta 2008 nel bilancio della S.N. s.r.l., in quanto prive di riscontro documentale, l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, cui replica con controricorso la società intimata, avverso la sentenza in epigrafe indicata che, pur confermando la ripresa fiscale, annullava le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte con l’atto impositivo in considerazione dell’accertato comportamento errato, ma non doloso, della società contribuente;
– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale il controricorrente ha depositato memorie;
– che il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata;
Considerato
– che con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, 2697 e 2727 cod. civ., sostenendo che, diversamente da quanto affermato dai giudici di appello, l’assenza di dolo non è da sola sufficiente ad escludere l’applicazione delle sanzioni;
– che il motivo è fondato e va accolto, in quanto la statuizione impugnata si pone in irrimediabile contrasto con il chiaro disposto di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, che al comma 1 stabilisce che «nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa», precisando, al successivo comma 3, che «la colpa è grave quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari» (prima parte) e che «Non si considera determinato da colpa grave l’inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo» (seconda parte);
– che sulla base di tale in equivoco dettato normativo questa Corte ha affermato che «In tema di illecito tributario, l’applicabilità della sanzione amministrativa presuppone che l’inadempimento (o l’inesatto adempimento) del contribuente sia almeno colposo e cioè, caratterizzato da una sua negligenza o imperizia o inosservanza di obblighi tributari» (Cass. n. 17626 del 2014; conf. Cass. n. 11433 del 2015; n. 6930 del 2017), essendo esclusa «l’applicabilità della sanzione amministrativa prevista per la violazione di norma tributarie […] non soltanto in caso di impossibilità oggettiva e non imputabile di esecuzione della prestazione, ma anche in tutti i casi in cui la violazione – e cioè il non adempimento o il non esatto adempimento dell’obbligazione tributaria — non possa essere considerata quanto meno colposa. La nozione di colpa può essere ricavata dalla nozione legislativa di colpa grave espressamente enunciata al medesimo art. 5, comma 3: è comunque necessario che si possa parlare di negligenza o imperizia nel comportamento del contribuente e di inosservanza di obblighi tributari, compresi quelli relativi alle modalità di versamento del tributo» (Cass. 17626/2014 cit., in motivazione);
– che è conseguentemente errata la statuizione di diritto della sentenza impugnata, qui censurata, discendono l’accoglimento del motivo proposto dalla ricorrente e l’assorbimento del secondo motivo con cui è censurata come violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. , 5 d.lgs. n. 472 del 1997 e 2697 cod. civ., il rilievo d’ufficio da parte del giudice di merito dell’inapplicabilità delle sanzioni;
– che la sentenza impugnata va quindi cassata con riferimento al motivo accolto con rinvio alla competente CTR che, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, valuterà la sussistenza di un comportamento quanto meno colposo della società contribuente, nei sensi sopra specificati, e, in caso di esito positivo di tale accertamento, a rideterminare le sanzioni in relazione allo ius superveniens costituito dal d.lgs. n. 158 del 2015; provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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