Svolgimento del processo
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n. 11/01/10, depositata il 12 febbraio 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima, riguardante la decisione di quella provinciale, relativamente all’avviso di accertamento per Irpeg ed Ilor per il 1995, sicché l’opposizione della società P. srl. veniva ritenuta fondata. In particolare il secondo giudice osservava che i costi relativi alla costruzione di un capannone erano deducibili, anche se la contribuente non aveva stipulato un contratto scritto, peraltro non prescritto, con la società appaltatrice S. srl., e che le fatture rinvenute in sede di verifica dai funzionari erano da ritenersi regolari e sufficienti ai fini probatori circa la competenza ed inerenza degli ammortamenti, anche se la contabilità poteva contenere qualche irregolarità circa l’annotazione dei costi e ricavi giornalieri in ordine alla valuta e liquidità, come pure parte dei ricavi era da considerarsi reinvestita per capitalizzazione. La società P. srl., nel frattempo posta in liquidazione, non si è costituita, così pure i tre suoi soci M. M. E. M., S. A. M. e M. A. G. P..
Motivi della decisione
2. Col primo motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione, in quanto la CTR non enunciava adeguatamente le ragioni, in virtù delle quali riteneva che il contratto di appalto con la S. non dovesse risultare con la forma scritta, essendo sufficienti le fatture con l’indicazione degli elementi identificativi del rapporto, e munite di tutti i requisiti previsti dalla normativa fiscale, nonostante che si sarebbe trattato di un rilevante compenso, pari a £ 383.854.734.
Il motivo è fondato, atteso che il giudice di secondo grado esponeva una motivazione prettamente apparente nel ritenere che le fatture costituissero prova, e che fossero munite di tutti i requisiti previsti per la loro efficacia, senza specificarne i dati. Ma, a parte tale considerazione, va altresì rilevato fra l’altro che la censura si basa su una condivisibile e riconosciuta massima di esperienza, secondo la quale un appalto di importo molto considerevole, come nella specie, va stipulato con atto scritto, o comunque in maniera da lasciare una traccia documentale. Ciò non risulta che sia avvenuto nel caso in esame, quindi appare legittima la conclusione che quel contratto non fosse stato mai stipulato. Tanto più che la parte privata non offriva alla valutazione del giudice argomenti per ritenere che nella specie la stipula di un contratto scritto non fosse necessaria per particolari ragioni, idonee a superare l’id quod plerumque accidit> (Cfr. anche Cass. Sent. 21.2.2007, n. 4046). Il fatto certo è che mancava la prova della stipula del contratto di appalto, ergo la contribuente non aveva diritto alla detrazione di imposta. Basta questa proposizione a far concludere che la sentenza impugnata non è congruamente motivata. Inoltre si rileva che, qualora l’Amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza di quelle fatturate, come nella specie, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (V. pure Cass. Sentenze n. 12802 del 10/06/2011, n. 2847 del 2008).
Dunque su tale punto la sentenza impugnata non risulta motivata in modo adeguato e logicamente corretto.
Il secondo motivo, attinente a violazione di norme di legge in ordine alla inidoneità delle fatture a comprovare da sole l’effettività delle operazioni e la conseguente detrazione, oltre che la competenza ed inerenza, rimane assorbito dal primo.
Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al suindicato principio di diritto.
5. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, altra sezione, per nuovo esame.
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