CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 marzo 2018, n. 7652
Tributi – ICI – Fabbricati industriali classificati nel gruppo catastale D – Comunicazione di attribuzione della rendita – Natura dichiarativa – Efficacia retroattiva
Fatti di causa
Rilevato che il 5 dicembre 2005 la F.P.D.C. e C. S.r.l. riceveva dal Comune di San Vittore Olona la notifica di un avviso di accertamento avente ad oggetto l’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2005 dell’importo di 10.013 euro per un opificio, classificato come appartenente al gruppo catastale D, di proprietà della suddetta società contribuente;
che la F.P.D.C. e C. s.r.l. proponeva ricorso avverso tale avviso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano in quanto, poiché la notifica della rendita avrebbe natura costitutiva (e quindi non avrebbe efficacia retroattiva) e non dichiarativa (che in tal caso avrebbe natura retroattiva), e quindi avrebbe potuto valere solo a partire dal 2006 e non anche per il 2005;
che la suddetta Commissione Tributaria, con sentenza 80/11/2010, accoglieva il ricorso, annullando l’avviso di accertamento, sulla base delle argomentazioni espresse dal ricorrente;
che avverso tale sentenza proponeva appello il comune di San Vittore Olona sostenendo che invece la notifica della rendita avrebbe natura dichiarativa, come avrebbe affermato la sentenza della Cassazione n. 5109 del 2005 e che il contribuente non si costituiva;
che la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello, ritenendo che, per i fabbricati industriali come quello in oggetto del gruppo D, aventi una destinazione industriale e non aventi una rendita catastale pur richiesta, legittimamente la società contribuente avrebbe utilizzato per la dichiarazione annuale il valore distintamente e regolarmente contabilizzato e non, invece, la rendita catastale desunta dal confronto con immobili similari;
che quanto alla citata sentenza n. 5109 del 2005 della Cassazione essa non sarebbe pertinente in quanto si riferirebbe ad ipotesi anteriori alle norme sulla notificazione della rendita di cui alla legge n. 342 del 2000;
che avverso tale sentenza il comune di San Vittore Olona proponeva ricorso affidato ad un unico motivo, mentre la contribuente non si costituiva;
Ragioni della decisione
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorrente comune di San Vittore Olona deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 504 del 1992 nonché dell’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in quanto, nell’ipotesi di fabbricati industriali del gruppo D, l’accertamento catastale del Comune avrebbe valore ricognitivo/accertativo e non costitutivo;
ritenuto che il motivo è fondato;
che con l’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (contenente “delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di… finanza territoriale”) – in forza del quale il “Governo” ha emanato il D.Lgs. 33 dicembre 1992, n. 504, istitutivo (art. 1) dell’imposta comunale sugli immobili” (ICI) – il legislatore delegante ha prescritto al delegato: di tener conto del “valore” degli immobili soggetti all’imposta comunale da istituire e di fissare la “determinazione del valore dei fabbricati sulla base degli estimi del catasto edilizio o valore comparativo in caso di non avvenuta iscrizione”;
che secondo gli artt. 3 e 53 Cost. la “capacità contributiva” (quale concretamente individuata, per ciascuna imposta, dal legislatore ordinario, con scelte il giudizio relativo alle quali è rimesso alla corte delle leggi non irrazionali) deve costituire l’unico parametro di riferimento effettivo; il suo senso concreto, quindi, impone di escludere qualsiasi interpretazione da cui possa derivare la soggezione del contribuente ad un prelievo fiscale maggiore o minore di (comunque diverso da) quello effettivamente voluto dal legislatore: “la capacità contributiva in ragione della quale il contribuente è chiamato a concorrere alle pubbliche spese”, infatti, “esige” (Corte Cost., ordinanza 28 novembre 2008 n. 394) “… l’oggettivo e ragionevole collegamento del tributo a un effettivo indice di ricchezza”;
che la portata precettiva di dette disposizioni costituzionali legittima solo il percorso interpretativo per il quale, ai fini dell’ICI, gli effetti dell’attribuzione della rendita catastale ad un immobile classificato nel “gruppo catastale D” debbono decorrere dalla data di richiesta di accatastamento e non dalla successiva di “messa in atti” o di notificazione al contribuente della rendita attribuita;
che in particolare in base al art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992, per i “fabbricati classificabili nel gruppo catastale D”, il criterio “contabile” deve essere applicato “fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita”: per la norma, quindi, l’iscrizione in catasto di detti “fabbricati” determina, ipso iure, il passaggio dal criterio (di determinazione del valore) “contabile” a quello “catastale”;
che l’attribuzione della rendita, pertanto, fa sorgere (in capo ad entrambi i soggetti del rapporto obbligazionario) il diritto-dovere di determinare (e, quindi, corrispondere) l’imposta sulla (sola) “base imponibile” individuata, come per tutti i “fabbricati iscritti in catasto”, ai sensi del art. 5, comma 2;
che secondo l’art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, richiamato dalla sentenza impugnata, “a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita”;
che, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma in relazione all’art. 3 Cost., l’espressione “sono efficaci solo da decorrere dalla loro notificazione” va intesa nel senso che la notifica degli atti attributivi è soltanto condizione della loro efficacia: la valenza semantica, oltre che tecnico-giuridica, dell’aggettivo “efficaci”, invero, non consente di inferire nessuna volontà legislativa di attribuire alla notifica, “ai soggetti intestatari della partita”, del provvedimento attributivo della rendita una qualche forza costitutiva (una efficacia, cioè, ex nunc) e non (quale portato naturale proprio del provvedimento di attribuzione della rendita) meramente accertativa della concreta situazione “catastale” dell’immobile: il successivo inciso “solo a decorrere dalla loro notificazione” indica inequivocamente l’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d’imposta per così dire “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (Cass. 9 giugno 2017, n. 14402);
che infatti, secondo l’insegnamento di Cass., S.U., 9 febbraio 2011, n. 3160, il valore determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti” produce effetti meramente provvisori (cioè fino alla “comunicazione” della “rendita attribuita”);
che la comunicazione di attribuzione della rendita impone alle parti del rapporto tributario concernente l’ICI (pure nel vigore del citato art. 74) di determinare l’imposta effettivamente dovuta, anche per le annualità pregresse, in base alla “rendita attribuita” (Cass., S.U., 9 febbraio 2011, n. 3160, cit.; Cass. 9 giugno 2017, n. 14402, cit.);
che infatti è stato anche affermato che la classificazione catastale di immobili posseduti da imprese, sino a quel momento tassati sulla base del valore indicato in bilancio, consente, nella vigenza dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, la riliquidazione dell’imposta dovuta sugli anni pregressi, con diritto del contribuente – in ipotesi concettualmente identica a quella di specie anche se riguardante non, come nel caso del comune di San Vittore Olona, l’attribuzione di una rendita più alta rispetto a quella calcolata secondo i valori di bilancio, ma più bassa – al rimborso in tutte le ipotesi di versamento di somme non dovute, essendo irrilevante il pregresso adempimento degli obblighi impositivi in base ai valori contabili (Cass. 7 luglio 2017, n. 16793);
che pertanto il ricorso va accolto;
che il consolidamento dei principi sopraindicati in epoca successiva alla proposizione del ricorso e la complessità della questione giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio;
che la sentenza impugnata va quindi cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.
Compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.
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