CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 marzo 2018, n. 7719
Tributi – Accertamento – Responsabilità amministrativa tributaria – Stato oggettivo – Accertamento del giudice
Rilevato che
Con sentenza in data 15 giugno 2016 la Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 5891/8/14 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che aveva accolto il ricorso della Associazione Polisportiva M.C. contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2006. La CTR osservava in particolare, per la parte che qui rileva, che il gravame agenziale non poteva essere accolto quanto alle sanzioni, risultando applicabile nel caso di specie la previsione di cui all’art. 8, d.lgs. 546/1992, posto l’evidente errore sulla norma tributaria nel quale era incorsa l’associazione contribuente.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.
L’intimata associazione non si è difesa.
Considerato che
Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione degli artt. 8, d.lgs. 546/1992, 25, legge 133/1999, poiché la CFR ha affermato la sussistenza dei presupposti di applicabilità della prima disposizione.
La censura è fondata.
Va ribadito che «In tema di responsabilità amministrativa tributaria, la condizione d’inevitabile “incertezza normativa tributaria” sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, che costituisce causa di esenzione, consiste in un’oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d’individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l’incertezza soggettiva, derivante dall’ignoranza incolpevole del diritto o dall’erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa» (Sez. 5, Sentenza n. 13076 del 24/06/2015, Rv. 635871 – 01).
Risulta evidente il contrasto della sentenza impugnata con il principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale, posto che la CTR calabrese ha erroneamente affermato l’applicabilità della causa scriminante della responsabilità amministrativa tributaria allo “stato soggettivo” dell’associazione contribuente e non invece, secondo una corretta interpretazione della disposizione legislativa de qua, alla oggettiva incertezza” ermeneutica delle norme presupposte della sanzione irrogata riferibile all’attività di cognizione del giudice. Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso originario dell’associazione contribuente deve essere respinto anche con riguardo alle sanzioni irrogate nell’avviso di accertamento impugnato.
Stante l’esito alterno delle fasi processuali, le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti; quelle del giudizio di legittimità devono invece essere tassate secondo il generale principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario della associazione contribuente anche con riguardo alle sanzioni irrogate nell’avviso di accertamento impugnato; compensa le spese dei gradi di merito; condanna l’associazione contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in curo 5.600 oltre spese prenotate a debito.
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