CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 marzo 2018, n. 7758
Tributi – IRPEF – Agevolazioni fiscali – Definizione automatica ex art. 9, co. 17, della Legge n. 289 del 2002 – Soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990 – Rimborso 90% imposte versate tramite ritenute effettuate dal sostituto d’imposta – Legittimità
Ritenuto che
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Sicilia, n. 1750/17/2016, dep. 5.5.2016, che in controversia sulla impugnazione del silenzio rifiuto di istanza di rimborso delle imposte versate da G.C. per gli anni 1990/1992 (ex art. 9 co. 17 l. 89/2002, (ndr art. 9 co. 17 l. 289/2002) nonché comma 665 della legge finanziaria 2015), ha statuito il diritto al rimborso spettante anche al contribuente oltre che al sostituto d’imposta, verificata la tempestività dell’istanza, e spettante anche in favore di chi ha già provveduto al pagamento.
Il contribuente è rimasto intimato.
L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria.
Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma semplificata.
Considerato che
L’Agenzia delle entrate deduce col primo motivo violazione degli artt. 9, comma 17, l. 289/2002; artt. 11 e 14 preleggi; art. 3 co. 1 l. 212/2000; art. 3 co. 3 d.lgs. 472/97; art. 2033 c.c., non potendosi applicare il beneficio nella fattispecie, nella quale all’entrata in vigore della norma agevolativa il rapporto tributario era esaurito per coloro che avevano adempiuto agli obblighi tributari, con conseguente preclusione del diritto al rimborso.
Col secondo motivo violazione di legge (art. 9 co. 17 l. 89/2002, art. 1 comma 665 della l. n. 190/2014, nonché artt. 12 e 14 preleggi; art. 112 c.p.c.), trattandosi di lavoratore dipendente ed essendo riconosciuto il diritto al rimborso solo nei confronti dei sostituti d’imposta, e non dei sostituiti.
Col terzo motivo violazione degli artt. 9, comma 17, l. 289/2002; art. 21 d.lgs. – 546/92 nonché art. 1 comma 665 della l. n. 190/2014, e artt. 12 e 14 preleggi, avendo la CTR ritenuto tempestiva l’istanza di rimborso sulla base di una scorretta individuazione del dies a quo, essendo stata la domanda presentata il 21.1.2009, oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della l. 289/2002.
Il ricorso è infondato.
Alla fattispecie va applicato il principio, affermato da questa Corte (Cass. n. 17472 del 2017, 15027/2017) e qui condiviso, secondo cui in tema di misure di sostegno in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, prevista dall’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, è legittimato a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso di quanto già versato a titolo di imposte negli anni 1990, 1991 e 1992, e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, non solo il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta), ma anche colui che ha percepito le somme assoggettate a ritenuta (cd. sostituito d’imposta), atteso che quest’ultimo è il beneficiario diretto del provvedimento agevolativo in questione (cfr. anche Cass. n. 23142 del 2017; n. 14406/2016, n. 18905/2016, n. 15252 del 2016).
Peraltro, la legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma nell’art. 16-octies d.l. 91/2017, conv. l. 123/2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio ex art. 1, comma 665, l. 190/2014 «i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite»; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delincandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio.
La I. 27 dicembre 2002, n. 289, che all’art. 9, comma 17, contenente una specifica procedura di condono a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 1990, ha indicato i soggetti che potevano definire la propria posizione per gli anni 1990/1992 versando, entro il 16 marzo 2003, l’ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto 6 dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10%. Questa Corte, in sede interpretativa, ha avuto modo di chiarire che la definizione poteva avvenire con due simmetriche possibilità: a) in favore di chi non aveva ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10% del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; b) in favore di chi aveva già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato al medesimo titolo (Cass. n. 20641/2007), ipotesi alla quale è riconducibile la fattispecie in esame. In particolare, la Corte ha ritenuto ciò per effetto dell’intervento normativo citato, al quale va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post (Cass. n. 9577/2012), in deroga al principio per cui la sanatoria generalmente non comporta la possibilità di ottenere rimborsi dallo Stato. Si è tenuto conto del fatto che questa disposizione risponde ad una logica del tutto particolare e diversa rispetto a quella che informa gli altri provvedimenti di sanatoria, in quanto volta ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi (Cass. nn. 12083/2012, 10242/2013, 6686/2015), logica rispetto alla quale ammettere che si fruisca del beneficio nel solo caso di omesso adempimento dell’obbligazione tributaria o contributiva, comporterebbe una irragioncvolezza e la violazione del principio di uguaglianza (Cass. n. 11247/2010), il che, consente di adottare il principio che impone all’interprete di optare, fra più soluzioni, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione (v. da ultimo Cass. 23142/2017).
Non ha altresì pregio la dedotta decadenza, avendo la CTR rilevato la proroga dei termini di presentazione dell’istanza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della l. 31/2008 di conversione del d.l. 248/2007.
In conclusione, va confermata la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui «in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente» (v. anche Cass. nn. 23339/2017, 14406/2016, 18905/2016) e che il beneficio spetta anche al contribuente che aveva già adempiuto al suo obbligo tributario (cfr. Cass. 23142/2017).
Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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