CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 marzo 2019, n. 8650
Tributi – TIA1 – Avviso di accertamento per omesso versamento – Regolamento comunale di passaggio dalla Tarsu alla TIA1 successivo alla sua soppressione – Illegittimità dell’avviso di accertamento – Nullità
Ritenuto che
1. La sas P. e B. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento nr. 16408 notificato da L.A. spa, nella qualità di soggetto gestore del servizio smaltimento per conto del Comune di Latina, riferito alla TIA per gli anni di imposta 2006-2009.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Latina accoglieva il ricorso rilevando, per quel che interessa in questa sede, che l’avviso di accertamento concerneva un tributo <<TIA 1>> che era stato soppresso e non poteva essere ripristinato dal regolamento del Comune di Latina, che andava quindi disapplicato in quanto illegittimo.
3. Proposta impugnazione da parte della L.A. spa, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza del 18 marzo 2015 ha accolto l’appello sul rilievo che il mutamento di regime introdotto con l’art. 238 d.lvo 152/2006 non era divenuto operativo in assenza di regolamenti di attuazione e, pertanto, continuavano ad applicarsi, quanto meno sino al 30.6.2009, i regolamenti precedenti.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione sas P. e B. affidandosi ad un motivo. La soc. L.A. spa si è costituita depositando controricorso. Il PM non ha depositato memorie. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 238 d.lvo 152/2006.
1.1 Sostiene la contribuente che la CTR, anche sulla scorta di una non corretta interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale nr. 238/2009, abbia erroneamente affermato che, perdurando la mancata applicazione dei regolamenti attuativi da parte dei Ministeri competenti, il Comune potesse con regolamento istituire la Tariffa di Igiene Ambientale (ex 49 d.lvo 22/97) ormai soppressa a decorrere dal 29.04.2006 anziché istituire la Tariffa Integrata Ambientale introdotta in forza dell’art 238 d.lvo 152/2006 che presenta profonde differenze rispetto alla Tariffa di Igiene Ambientale.
2. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione della L.A. ad essere parte nel presente giudizio a seguito della delibera di Giunta Municipale nr 658/2013 del 3.12.2013 <<ripresa in carico gestione Tia 2006-2009 >> in forza della quale il Comune di Latina ha assunto in carico l’immediata gestione dell’attività inerente la Tia con riferimento alle annualità 2006-2009 e del relativo contenzioso, con la conseguenza che la società avendo perso l’abilitazione alla gestione della tariffa non sarebbe legittimata a resistere nella presente controversia.
2.1 La successione nel rapporto giuridico relativo alla gestione della tariffa Tia trova regolamentazione nell’art. 111, 1° comma cpc che prevede che se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue sempre tra le parti originarie, salva la facoltà del successore a titolo particolare (nella fattispecie in esame il Comune di Latina) di intervenire e di essere chiamato, e la possibilità per l’alienante (nella fattispecie la concessionaria L.A. spa) di essere estromesso sull’accordo delle parti.
3 Il motivo del ricorso è fondato.
3.1 La controversia portata allo scrutinio di questa Corte verte sulla legittimità di un accertamento per mancato pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA 1) da parte di un contribuente proprietario di immobile ubicato in Comune di Latina dopo l’entrata in vigore del d.lvo 3.4.2006 nr 152.
3.2 Lamenta la ricorrente l’illegittimità della delibera della Giunta Comunale nr 44, che regolamenta il passaggio dalla Tarsu alla TIA 1, in quanto assunta in data 30.5.2006 successivamente all’entrata in vigore in data 29.4.2009 del d.lvo 3.4.2006 nr 152 che ha espressamente abrogato la Tariffa di Igiene Ambientale.
3.3 Ciò premesso, al fine di un corretto inquadramento della questione, è opportuno individuare il quadro normativo di riferimento, con particolare attenzione alla disciplina che ha caratterizzato il periodo del “passaggio” dall’una all’altra ‘TIA’. La materia dello smaltimento dei rifiuti originariamente disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni (c.d. TARSU), ha subito una rilevante modifica in forza del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio: c.d. “decreto Ronchi”), successivamente modificato dal L. 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, comma 28, e dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 33 (Finanziaria 2000), il quale ha stabilito l’obbligo dei Comuni di effettuare, in regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e, in particolare, di istituire una “tariffa” per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale. Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 238 (Norme in materia ambientale: c.d. Codice dell’ambiente) ha soppresso la tariffa di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 (TIA1), sostituendola con la diversa “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” (come testualmente indicato nella rubrica dell’articolo), che una disposizione successiva (il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 5, comma 2-quater, (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente), convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13, denominò “Tariffa Integrata Ambientale” (c.d. TIA2).La tariffa integrata, in particolare, è dovuta da “chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani”, e costituisce “il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani” e ricomprende anche i costi indicati dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 15″ (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 1); la stessa, inoltre, viene “commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri (…) che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali” (comma 2). La fase di transizione tra la prima e la seconda TIA trova disciplina negli artt. 238 comma 11 e 264 lett. f La prima disposizione, espressamente e fatta salva dal 1° comma nella parte in cui viene soppressa la TIA 1 prevede che <<sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. >>, la seconda disposizione laddove si dispone l’abrogazione decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 stabilisce che << Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto>>. In attesa dell’adozione del detto regolamento ministeriale, la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 184, quale modificato dal D.L. n. 208 del 2008, art. 5, commi da 1 a 2-quinquies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 13 del 2009, ha stabilito che il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 restasse invariato anche per l’anno 2007.Si è inoltre stabilito che, nel caso in cui il regolamento ministeriale non fosse stato adottato entro il 30 giugno 2009, i comuni avrebbero potuto liberamente adottare la TIA2 (D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 2-quater); detto termine, peraltro, è stato successivamente prorogato prima fino al 31 dicembre 2009 e poi fino al 30 giugno 2010.
3.4 Dalla lettura del riportato complesso normativo può certamente affermarsi che nel periodo compreso tra la data della formale abrogazione ad opera del comma dell’art 238 1° comma del D.Lgs. n. 152 del 2006, della TIA 1 e la data del 30 giugno 2010 in cui in cui si è reso possibile I’ applicazione della TIA 2 i comuni che avevano applicato la TIA1 legittimamente hanno mantenuto detta tariffa, non essendo stato adottato alcun regolamento ministeriale alla scadenza del termine del 30 giugno 2010 e dovendosi garantire il servizio di smaltimento dei rifiuti.
3.5 II problema si pone con riferimento ai regolamenti comunali adottati dopo l’entrata in vigore del d.lvo 152/2006 che non possono che uniformarsi alla j normativa del Codice dell’Ambiente. In tal senso si esprime l’art. 265 del d. lgs. n. 152 del 2006 che, per evitare soluzioni di continuità nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, prevede che <<le pubbliche amministrazioni, nell’esercizio delle rispettive competenze, adeguano la previgente normativa di attuazione alla disciplina contenuta nella parte quarta del presente decreto».
3.6 La testuale conferma della preclusione per i comuni di adottare un sistema tariffario differente da quello prima seguito è fornita dalla formulazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, iI quale, nel disporre la soppressione della TIA 1, cioè della “tariffa” di cui del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, <<a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo>>, ha fatto salve, secondo quanto previsto dal successivo comma 11, <<le discipline regolamentari vigenti>> e, dunque, quelle già adottate alla data (29/4/2006) di entrata in vigore del Codice dell’Ambiente nella parte che qui interessa.
3.7 Conclusivamente deve ritenersi, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità (cfr sent. Consiglio di Stato nr 4756/2013, Cass nr, 17271/2017) che dalla data di entrata in vigore del Codice dell’Ambiente (29 aprile 2006) non è più ammissibile il passaggio alla <<tariffa Ronchi>>, essendo stata soppressa la relativa normativa. In termini, proprio in omologo contenzioso riguardante il Comune di Latina, si è recentemente espressa Cass.n. ord. 31286/18.
3.8 Nel caso di specie il Comune di Latina nel periodo transitorio sopra indicato non si è limitato a conservare il regime tariffario in corso al momento dell’entrata in vigore della normativa del codice dell’ambiente, ma ha istituito ex novo la Tariffa Igiene Ambientale malgrado l’abrogazione di tale tributo espressamente sancita dall’art. 238 d.lvo citato e la sua sostituzione con la tariffa integrata ambientale intesa come “corrispettivo” del servizio prestato.
3.9 Il Regolamento del Comune di Latina, nel disporre l’introduzione della Tariffa di Igiene Ambientale si è posto dunque in contrasto con l’art. 238 1^ comma d.lvo 152/2006 che ha decretato la soppressione di detto tributo, con l’art 265 d.lvo cit. che consente alla normativa secondaria di attuazione la sola disciplina contenuta nel codice dell’Ambiente, e con le norme transitorie sopra indicate che tollerano solo la vigenza degli atti deliberativi già assunti.
3.10 Ne consegue l’illegittimità dell’atto normativo secondario, che avrebbe dovuto essere disapplicato.
3.11 La disapplicazione della norma regolamentare in quanto in contrasto con una disposizione normativa primaria, trova nel processo tributario specifico fondamento normativo nell’art. 7 comma 5° d.lvo 546/1992 il quale prevede che <<le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente>>.
3.12 Ricorrono le condizioni per l’esercizio del potere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi presupposti di carattere generale, secondo il disposto del D.Lgs. n. 54 del 1992, art. 7, u.c., avendo la contribuente posto tra i motivi d’impugnazione dell’atto impositivo l’illegittimità del Regolamento in materia di TIA e domandato, per tale ragione, l’annullamento della cartella di pagamento impugnata (Cass. n. 12545/2016; Cass. S.U. n. 6265/2006);
4 La sentenza di appello va, quindi, cassata e la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con l’accoglimento dell’originario ricorso proposto dal contribuente.
5. Sussistono giusti motivi, trattandosi di questione rimasta controversa nella giurisprudenza sino ad epoca successiva all’introduzione della causa, per compensare interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
– accoglie il ricorso;
– cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso proposto dal contribuente;
– compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
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