CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 marzo 2019, n. 8668- La prevista maggiorazione, da qualificarsi come accredito figurativo, sulla base di una interpretazione rispondente alla lettera ed alla ratio della norma, andava collocata temporalmente nel momento successivo alla cessazione del rapporto, nella specie intervenuta nell’anno 1995 e liquidata, secondo le regole del Fondo di provenienza, confermate in via transitoria, che prevedevano, ai fini del calcolo della pensione, tre distinte quote, di cui l’ultima relativa al periodo 1.1.1995/31.12.1995, cui risultava applicabile il coefficiente di rendimento del 2%