CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 marzo 2019, n. 8668
Addetti ai pubblici servizi di trasporto – Trattamento pensionistico – Maggiorazione contributiva – Spettanza
Rilevato
che con sentenza del 17 aprile 2013, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Tivoli ed accoglieva la domanda proposta da O.R. nei confronti dell’INPS intesa ad ottenere le differenze sui ratei pensionistici derivanti dal computo della maggiorazione contributiva ex art. 4, d.l. n. 501/1995 conv. in l. n. 11/1996, attribuita dall’Istituto sulla base del precedente accertamento giudiziale del diritto, in misura ritenuta, in relazione all’incidenza del riconosciuto diritto sul ricalcolo del trattamento pensionistico, inferiore al dovuto; che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in relazione all’esclusivo oggetto del giudizio, stante il giudicato relativo alla spettanza del diritto alle predette maggiorazioni, oggetto dato dall’utilizzabilità dell’importo ad esse corrispondente, ai fini del calcolo della pensione, definibile tale quaestio iuris nel senso della riferibilità di quell’importo al periodo antecedente al 31.12.1994 con conseguente applicazione ad esso dell’aliquota del 2,5% e non del 2%; che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il R.;
Considerato
che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, d.lgs. n. 414/1996 e 4, d.l. n. 501/1995 conv. in l. n. 11/1996 lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale trattandosi di accredito figurativo da riferire al periodo successivo alla data di cessazione del rapporto e, come tale, rientrante nella quota C della base di computo del trattamento pensionistico da liquidarsi secondo le regole del soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, confermate in via transitoria, con applicazione del coefficiente di rendimento pari al 2%;
che il motivo merita accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 29.8.2017, n. 20496) secondo cui la prevista maggiorazione, da qualificarsi come accredito figurativo, sulla base di una interpretazione rispondente alla lettera ed alla ratio della norma, andava collocata temporalmente nel momento successivo alla cessazione del rapporto, nella specie intervenuta nell’anno 1995 e liquidata, secondo le regole del Fondo di provenienza, confermate in via transitoria, che prevedevano, ai fini del calcolo della pensione, tre distinte quote, di cui l’ultima relativa al periodo 1.1.1995/31.12.1995, cui risultava applicabile il coefficiente di rendimento del 2%;
che il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo, altresì, per il Governo delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.
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