CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 marzo 2022, n. 9933 – La doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, inoltre non è configurabile la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. neppure nell’ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere