CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 novembre 2019, n. 31146

Diritto a pensione – Riconoscimento dei periodi di godimento del sussidio di cui all’art. 7 l. n. 223/1991

Rilevato

– che con sentenza del 4 dicembre 2013, la Corte d’Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Nocera Inferiore e rigettava la domanda proposta da M. F. nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto il riconoscimento dei periodi di godimento del sussidio di cui all’art. 7 l. n. 223/1991 ai fini non solo del diritto a pensione ma anche della misura della stessa con conseguente condanna dell’Istituto all’erogazione delle prestazioni economiche conseguenti;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto insussistente il diritto atteso che a decorrere dall’1.8.1995 la contribuzione figurativa accreditata per i periodi di fruizione dei sussidi di disoccupazione a favore dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili possono essere computati solo ai fini del perfezionamento del requisito assicurativo per la maturazione del diritto a pensione ma non anche per il calcolo della relativa misura;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la F., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’INPS;

– che il Pubblico Ministero con l’inoltro della propria requisitoria ha richiesto il rigetto del ricorso;

Considerato

– che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 9, l. n. 223/1991, 1, comma 9, d.l. n. 510/1996 conv. con modif. nella l. n. 608/1996, 8, comma 19, d.lgs. n. 468/1997, lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità dell’interpretazione dell’art. 1, comma 9 del d.l. citato, il cui ambito di efficacia assume limitato ai lavoratori del settore edile indicati ai commi 5, 6, 7 e 8 della stessa disposizione, per i quali soli varrebbe il riconoscimento dei periodi di fruizione del sussidio ai soli fini del diritto a pensione e non della misura della stessa, continuando gli altri soggetti a fruire del riconoscimento integrale ai sensi dell’art. 7, comma 9, l. n. 223/1991 nonché dell’interpretazione dell’art. 8, comma 19, d.lgs. 468/1997, assumendo che la stessa indicherebbe nel 31 luglio 1995 il termine ultimo del riconoscimento integrale dei periodi di fruizione del sussidio, sicché la possibilità di riscatto dei periodi medesimi, ulteriormente prevista dalla citata norma, varrebbe per i periodi successivi a quella data, per i quali più non opererebbe il riconoscimento integrale e non, come sostenuto dalla Corte territoriale, per i periodi precedenti la data medesima, a compensazione del riconoscimento non più integrale degli stessi, già sancito in via generale dall’art. 1, comma 9, del d.l. 510/1996;

che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 4 dicembre 2018, n. 31319 e Cass. 22 novembre 2018, n. 30268) secondo cui il tenore letterale della norma vale a fondarne una lettura tesa ad individuare nella data del 31.7.1995 il limite generale per il riconoscimento integrale e così, non solo ai fini della maturazione del diritto a pensione, ma anche ai fini della determinazione quantitativa della stessa, dei periodi di fruizione dei sussidi di cui ai commi precedenti, dal quinto all’ottavo, della stessa norma ed a sancire, con riguardo ai periodi di fruizione dei predetti sussidi, nonché di quelli di cui al comma 3, vale a dire per quelli riferibili all’art. 14 del d.l. n. 299/1994, riguardante i lavoratori in cassa integrazione o che avevano fruito dell’indennità di mobilità, la limitazione di quel riconoscimento ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento, a decorrere dalla data successiva dell’1.8.1995;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.