CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 novembre 2022, n. 34987

Infortunio sul lavoro – Danno biologico terminale – Accertamento – Esclusione – Intrasmissibilità agli eredi

Rilevato che

1. con sentenza 7 maggio (notificata il 5 giugno) 2018, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello principale del Fallimento M.D.L. e di quello incidentale di L.D.L. (e pertanto in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto), previa compensazione con la somma di € 565.407,56 corrisposta dall’Inail in favore di Q.P. e C.R., ha condannato i predetti appellanti al pagamento, a titolo di danno morale: in favore della prima, della somma di € 150.000,00 in proprio e di € 25.000,00, in qualità di genitrice esercente la potestà sulla minore C.R.; in favore di A.R., in proprio, della somma di € 25.000,00 e di pari somma, in qualità di erede di R.R.; tutto oltre accessori. E ha rigettato le altre domande, provvedendo quindi sulle spese dei due gradi di giudizio e in particolare condannando le suindicate parti destinatarie del risarcimento del danno morale (quali eredi del defunto M.R., essendone Q.P. e C.R. rispettivamente moglie e figlia; A. e R.R. genitori) alla rifusione delle spese di primo grado a G.I. s.p.a., contumace in grado di appello;

2. essa ha ribadito la responsabilità di L.D.L., quale autore materiale e dipendente di M.D.L. e di questo secondo, quale datore di lavoro (poi fallito) ai sensi dell’art. 2087 c.c., dell’incidente mortale occorso il 22 gennaio 2001 al proprio dipendente M.R., investito, mentre si apprestava a sistemare un’aiuola in località Itri per conto dell’impresa datrice, da una macchina escavatrice condotta dal primo, che lo aveva travolto e schiacciato contro un muro durante la retromarcia per posizionarla nella piazza in cui operavano, non essendo più necessario il suo impiego;

3. per quanto ancora rileva, a fronte del riconoscimento (e della conseguente condanna in favore dei congiunti) da parte del Tribunale del danno biologico (oltre che dei danni morale, esistenziale da rottura del rapporto parentale e patrimoniale; ma non morale iure hereditatis), la Corte territoriale ha invece, come detto, riconosciuto quest’ultimo (in quanto indipendente dall’entità di intervallo temporale tra lesioni e decesso della vittima) e non, in particolare, il danno biologico (terminale). E ciò per essere questo (diversamente dal danno morale terminale, sempre esigente la prova dello stato di lucidità nella breve frazione temporale di sopravvivenza) fondato sul differente presupposto della persistenza in vita della vittima per un apprezzabile lasso di tempo: non ricorrente nel caso di specie, per le poche ore di sopravvivenza di M.R., deceduto nello stesso giorno dell’incidente; con la conseguente intrasmissibilità agli eredi (di un diritto non compreso nel patrimonio del de cuius);

4. all’esito della riforma così operata rispetto alla sentenza di primo grado, essa ha infine provveduto alla liquidazione delle spese in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, salvo che nei confronti di G.I. s.p.a., contumace in appello, alle cui spese di primo grado ha condannato le predette parti, in proprio e nelle rispettive qualità, “per avere impropriamente esteso la domanda a detta società … in quanto il sinistro denunciato non era causato dalla circolazione di un veicolo e dalla violazione delle norme del codice della strada, ma dal mancato rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi”;

5. con atto notificato il 26 Luglio 2019, Q.P. e C.R., in proprio e quale coerede di R.R., hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380 bis1 c.p.c., cui hanno resistito il Fallimento M.D.L. e L.D.L. con distinti controricorsi e con analoga memoria; sono rimasti invece intimati A.A. s.p.a., G.I. s.p.a., l’INAIL e A. s.p.a.

Considerato che

1. le ricorrenti hanno dedotto nullità della sentenza per error in procedendo, per ineseguibilità della sentenza nei confronti di C.R., in proprio e quale erede per rappresentazione di M.R. (essendone figlia) di R.R. (quale nipote), in quanto indicata, fin dall’intestazione della sentenza e nelle relative pronunce come rappresentata dalla madre Q.P., in qualità di genitrice esercente la potestà sulla figlia, nonostante la costituzione in grado di appello, in proprio e quale erede per rappresentazione di M.R. di .R. (primo motivo);

2. esso è inammissibile;

3. in via di premessa, giova ribadire il principio per il quale il figlio, rappresentato in giudizio in quanto minore dal genitore esercente la potestà, una volta divenuto maggiorenne, assume legittimazione processuale in proprio, correlativamente persa per lui dal genitore: e il difetto di legittimazione processuale del genitore, che abbia agito in giudizio in rappresentanza del figlio non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, è sanabile in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva in riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del predetto, che così manifesti in modo non equivoco la propria volontà di sanatoria (Cass. 29 settembre 2011, n. 19881; Cass. 8 novembre 2012, n. 19308, nella specie proponendo direttamente il ricorso per cassazione avverso la pronuncia di inammissibilità del precedente gravame esperito dal proprio genitore nella indicata qualità);

3.1. nel caso di specie, tuttavia, non di ciò si tratta, bensì della diversa ipotesi di costituzione nel giudizio di appello di C.R., in proprio e quale erede per rappresentazione di M.R. di R.R. (come in effetti risulta dalla verificata comparsa di costituzione, secondo l’indicazione al penultimo capoverso di pg. 10 del ricorso), in quanto figlia del lavoratore deceduto M.R. e di Q.P., costituitasi nel giudizio di primo grado in proprio e in qualità di genitrice esercente la potestà sulla predetta all’epoca minore e che la Corte d’appello, nonostante ciò, ha continuato a indicare (nell’intestazione della sentenza, all’ultimo capoverso di pg. 3, al primo e all’ultimo capoverso di pg. 19 e nel dispositivo della sentenza) come rappresentata dalla madre Q.P., in qualità di genitrice esercente la potestà sulla figlia;

3.2. appare evidente che la fattispecie non integri ragione di nullità della sentenza, quale error in procedendo per vizio di attività del giudice lesivo del diritto di difesa della parte, comportante per essa l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato (posto che l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata: Cass. 12 settembre 2011, n. 18635; Cass. 9 agosto 2017, n. 19759; Cass. 8 ottobre 2021, n. 27419);

3.3. ciò che si verifica è invece un contrasto tra formulazione letterale di alcune parti della sentenza, e in particolare del dispositivo (consistente in un’erronea indicazione delle parti: ribadita al primo periodo di pg. 12 del ricorso), con il tenore della motivazione, non incidente sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale: non integrante pertanto un vizio riguardante la portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., in base alla richiesta della parte che ha interesse alla sua correzione, trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità (Cass. 12 settembre 2012, n. 15321; Cass. 15 gennaio 2019, n. 668; Cass. 11 agosto 2020, n. 16877). E la sua correzione è di competenza dello stesso giudice che abbia emesso la decisione interessata o del giudice del merito, dinanzi al quale sia stato proposto appello avverso di essa, in quanto l’impugnazione assorbe anche la correzione di errori; ma non della Corte di cassazione rispetto alle decisioni impugnate con ricorso davanti ad essa, per la natura di mera legittimità del giudizio: dovendo pertanto l’istanza di correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza essere rivolta, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione, al giudice di merito (Cass. 19 maggio 2021, n. 13629, in motivazione sub p.to 15 con richiamo di precedenti conformi): nel caso di specie, alla stessa Corte d’appello di Roma;

4. le ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., per erronea esclusione del danno biologico al de cuius (e della conseguente intrasmissibilità agli eredi), in violazione dei principi di integralità del risarcimento del danno alla persona e di unitaria considerazione della stessa, essendo al giudice rimessa la valutazione equitativa di tutti i danni, anche non patrimoniali, compreso il biologico, sempre risarcibile, a prescindere dall’arco temporale intercorso tra l’evento dannoso e la morte; salvo il caso di decesso direttamente e immediatamente conseguente al sinistro, tuttavia non ricorrente nel caso di specie, essendo stata la vittima dapprima trasportata d’urgenza all’Ospedale di Formia e quindi, apprezzatane la gravità delle condizioni, trasferito all’Ospedale di Latina (secondo motivo);

5. esso è infondato;

6. il danno subito dalla vittima, nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente: di danno biologico “terminale”, ossia di danno biologico da invalidità temporanea assoluta; e di danno morale, consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assista allo spegnersi della propria vita, e quindi nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall’avvertita imminenza dell’exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l’imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta “manifestamente lucida” (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26727; Cass. 28 giugno 2019, n. 17577; Cass. 17 settembre 2019, n. 23153);

6.1. il danno biologico terminale è invece configurabile, e trasmissibile iure successionis, ove la persona ferita non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell’invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente (Cass. 5 luglio 2019, n. 18056);

6.2. nel caso di specie, la Corte territoriale ha esattamente distinto le due ipotesi (dal primo periodo di pg. 9 all’ultimo capoverso di pg. 10 della sentenza) e compiuto un accertamento in fatto, insindacabile nell’odierna sede di legittimità, in ordine alla protrazione della vita di R.M. “per poche ore”, essendo egli morto “lo stesso giorno” (così ai primi due alinea del penultimo capoverso di pg. 11 della sentenza);

7. le ricorrenti hanno infine dedotto la nullità della sentenza per non corrispondenza del chiesto al pronunciato, sotto il profilo di ultrapetizione, in violazione del giudicato sul relativo capo di statuizione, per avere la Corte d’appello, in assenza di un appello incidentale di G.I. s.p.a., rimasta contumace in grado di appello, condannato le ricorrenti alla rifusione delle spese di primo grado in suo favore, compensate invece tra le parti dal Tribunale (terzo motivo);

8. esso pure è infondato;

9. in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 24 gennaio 2017, n. 1775; Cass. 13 luglio 2020, n. 14916);

9.1. nel caso di specie, la Corte d’appello, avendo riformato la sentenza del Tribunale, ha correttamente riliquidato anche le spese del primo grado, in particolare in favore di G.I. s.p.a., contumace in grado di appello (ponendole a carico delle appellate, odierne ricorrenti, soccombenti “per avere impropriamente esteso la domanda a detta società … in quanto il sinistro denunciato non era causato dalla circolazione di un veicolo e dalla violazione delle norme del codice della strada, ma dal mancato rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi”), indipendentemente dalla sua impugnazione, non necessaria, per l’effetto espansivo interno derivante dalla riforma o cassazione parziale della sentenza, previsto dall’art. 336, primo comma c.p.c., sui capi della pronunzia non impugnati autonomamente, ma necessariamente dipendenti (come appunto le spese di giudizio) da altro capo impugnato (Cass. 9 ottobre 2004, n. 19937; Cass. 26 settembre 2019, n. 23985; Cass. 1 marzo 2021, n. 5550);

10. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alla rifusione, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida per ognuna in € 200,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.