CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 ottobre 2019, n. 27581
Tributi – Imposta di registro – Sentenza di trasferimento di immobile in favore del promissario acquirente – Applicazione imposta proporzionale – Avviso notificato in qualità di coobbligato solidale
Rilevato
che il contribuente O.V. propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR della Campania, di rigetto del ricorso da lui proposto contro una decisione della CTP di Napoli, che aveva respinto il suo ricorso, in qualità di coobbligato solidale, avverso un avviso di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale, avente ad oggetto una sentenza emessa ex art. 2932 cod. civ. dal Tribunale di Torre Annunziata, con la quale era stato disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente;
Considerato
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale il contribuente lamenta violazione dell’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 132 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., in quanto già la sentenza di primo grado aveva omesso di svolgere qualsiasi considerazione in ordine ad una sua precisa censura, avente ad oggetto l’assoluta mancanza di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, in violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, non essendo state indicate né le modalità con cui l’ufficio era pervenuto alla richiesta della somma indicata nell’avviso, né le modalità di calcolo dell’imposta; e, sebbene nel suo atto di appello avesse lamentato come specifico motivo di gravame detta palese carenza di motivazione della sentenza di primo grado, la CTR aveva sovrapposto a detta carenza di motivazione una motivazione laconica ed apparente, formulata in termini di mera adesione alla sentenza della CTP di Napoli;
che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; che l’unico motivo di ricorso proposto dal contribuente è manifestamente infondato;
che, invero, non è ravvisabile alcuna nullità nella sentenza emessa dalla CTR, contenendo essa l’esposizione ordinata ed esaustiva delle ragioni e degli argomenti che hanno condotto all’assunzione della decisione enunciata;
che, invero, la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente ed adeguato quanto rappresentato dalla CTP circa la legittimità e la completezza dell’avviso di accertamento impugnato, essendo stato con esso individuato l’atto liquidato, l’ente che aveva emesso l’atto, nonché le somme chieste in pagamento;
che la CTR, confermando quanto ritenuto dalla CTP, ha rilevato come le sentenze emesse ex art. 2932 cod. civ. vanno soggette ad imposta proporzionale e non ad imposta in misura fissa, non trovando per esse applicazione l’art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, non potendosi considerare sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla sola volontà dell’acquirente e cioè, nella specie, dall’iniziativa unilaterale del promittente acquirente (cfr. Cass. n. 3806 del 2017);
che, inoltre, dal contesto della sentenza di primo grado, riportata dall’Agenzia nelle sue controdeduzioni in ossequio al principio dell’autosufficienza, e fatta propria dalla CTR, emerge con chiarezza che l’aliquota proporzionale applicata era pari al 3%, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera b) della tariffa parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, calcolata sul prezzo pattuito per l’acquisto dell’immobile, trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.;
che il ricorso del contribuente va pertanto rigettato, con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo;
che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il contribuente al pagamento delle spese processuali, quantificate in € 3.000,00, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del medesimo art. 13 comma 1-bis.
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