CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23752 – Nell’ipotesi in cui il diritto (alla pensione o) all’assegno di invalidità sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato ed il trattamento previdenziale sia stato poi soppresso dall’INPS, la sentenza che accerta il diritto all’assegno ordinario assume efficacia vincolante per non potere la situazione accertata essere messa più in discussione ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti