CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 ottobre 2021, n. 30608
Inps – Pretesa contributiva – Avviso di accertamento di maggior reddito emesso dall’Agenzia delle Entrate – Sospensione della prescrizione
Rilevato che
la Corte d’appello di Torino, a conferma della sentenza del Tribunale di Asti, ha dichiarato prescritto il credito dell’Inps relativo ai contributi a percentuale dovuti per l’anno 2004 da S.R., che l’Istituto aveva richiesto a seguito di avviso di accertamento di maggior reddito emesso dall’Agenzia delle Entrate per lo stesso anno d’imposta e notificato all’interessato il 20.11.2009;
la Corte territoriale ha ritenuto che, essendo l’Inps titolare di poteri di accertamento autonomi rispetto a quelli propri dell’Agenzia delle Entrate, il termine di decorrenza della prescrizione dovesse ritenersi operante dalla data di scadenza del debito e non invece dalla data di accertamento del maggior reddito da parte dell’ente della riscossione; sotto diverso profilo, ha ritenuto che tale ultimo accertamento non fosse idoneo ad interrompere la prescrizione dei contributi, trattandosi di atto proveniente da soggetto diverso dal titolare del credito;
ha, infine, rigettato la domanda di applicazione della sospensione della prescrizione (art. 2941, n. 8 cod. civ.) avendo acclarato che l’obbligato non aveva tenuto una condotta dolosa, bensì soltanto omissiva;
la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di tre motivi di ricorso;
S.R. ha depositato controricorso;
E.N. s.p.a. è rimasta intimata;
entrambe le parti costituite hanno depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale.
Considerato che
col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., l’Istituto ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c., 1 e 2, l. 233/1990, e 3 bis, d.l. 384/1992 conv. con modificazioni nella I. 438/1992”, per avere la Corte territoriale ritenuto che il dies a quo del termine di prescrizione dei contributi c.d. a percentuale dovesse identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento, invece che con quello, eventualmente successivo, in cui l’Agenzia delle Entrate avesse accertato un maggior reddito;
col secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.2935 c.c. e 1 d.lgs.462/1997”; sostiene che, pur non volendo considerare decorso il termine di prescrizione dall’avviso di accertamento fiscale notificato dall’Agenzia delle Entrate al Rivello il 20.11.2010, tale atto avrebbe comunque valore interruttivo, a nulla rilevando il fatto che lo stesso non provenga dal soggetto creditore ma dall’agente incaricato della riscossione; in tal caso si verificherebbe un’attrazione dell’accertamento della base imponibile alla competenza dell’amministrazione finanziaria, la quale, incidendo sul connesso rapporto previdenziale, estenderebbe i suoi effetti anche sulla decorrenza della prescrizione;
col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., l’Inps deduce “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.2941, n. 8 c.c., 1 e 2, l. n. 233/1990, e 3 bis d.l. 384/1992 conv. con modificazioni nella I. 438/1992”; afferma che pur volendo ritenersi che la decorrenza della prescrizione operi dalla scadenza del credito, qualora il diritto dell’INPS sia sorto in seguito a un avviso dell’Agenzia delle Entrate, il termine deve ritenersi sospeso, per l’evidente ragione che l’accertamento manifesta la volontà del debitore di occultare dolosamente il maggior reddito imponibile; in altri termini, nel periodo compreso fra la data prevista per il pagamento dei contributi “a percentuale” calcolati sul maggior reddito e la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, il termine di prescrizione dovrebbe considerarsi sospeso in attuazione dell’art. 2941 n. 8 cod. civ.;
il ricorso merita accoglimento nei termini che seguono:
il principio di diritto formulato da questa Corte, al quale, in questa sede, va data continuità, afferma che “In tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand’anche l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento. Da ciò consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l’atto, eventualmente successivo – ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell’Inps – con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1) d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito” (Così, Cass. n. 13463 del 2017; cfr. anche Cass. n.19640 del 2018);
da tale affermazione discende l’infondatezza del primo motivo di ricorso, con cui l’Inps intenderebbe sostenere che il presupposto dell’insorgenza del debito/credito contributivo vada fatto coincidere non già con lo scadere del termine per I’adempimento dello stesso, bensì col momento dell’accertamento del maggior reddito da parte dell’ente della riscossione;
a voler considerare nella sua organicità l’affermazione di principio contenuta nella massima sopra richiamata, va rilevato che la sua esatta comprensione, ai fini della fattispecie in esame, mentre conferma, come si è già rilevato, l’infondatezza del primo motivo di ricorso, palesa altresì la fondatezza del secondo motivo, con cui l’Istituto ricorrente coglie l’errore commesso dalla Corte territoriale la quale, sebbene abbia individuato con esattezza il dies a quo di decorrenza della prescrizione, ha tuttavia mancato di valutare l’efficacia interruttiva dell’avviso di accertamento di un reddito eccedente il minimo imponibile ad opera dell’Agenzia delle Entrate, ai fini del computo del termine quinquennale;
la valutazione di tale efficacia interruttiva opera, nel caso in esame, a beneficio dell’Inps, per mancato decorso del termine di prescrizione, essendo il debito venuto a scadenza il 30.06.2005 ed essendo stato, l’avviso dell’ente della riscossione, notificato al contribuente il 20.11.2009, entro i limiti del quinquennio;
in virtù dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, il terzo deve ritenersi assorbito;
in definitiva, il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al secondo motivo accolto come sopra specificato, e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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