CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 ottobre 2022, n. 31904
Indennità di infortunio – Richiesta in sede amministrativa – Mancato riconoscimento della causa di lavoro – Impugnazione in sede giudiziale – Termine di prescrizione
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 18.3.2016, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritta l’azione proposta da C.D.D. volta ad ottenere le prestazioni previdenziali previste per i postumi reliquati in suo danno dall’infortunio occorsogli in data 4.8.2006 e di cui l’INAIL aveva negato la riconducibilità a causa di lavoro;
che avverso tale pronuncia C.D.D. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che l’INAIL ha resistito con controricorso;
Considerato in diritto
che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 111 e 104, T.U. n. 1124/1965, e 2943 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, compiendosi la prescrizione delle prestazioni in tre anni e centocinquanta giorni dalla data dell’infortunio, non costituissero validi atti interruttivi né l’opposizione proposta ex art. 104, T.U. cit., avverso il provvedimento di diniego, né l’avvenuto suo rigetto a seguito di collegiale medica disposta in sede amministrativa;
che i giudici territoriali hanno motivato il loro convincimento sul rilievo che gli atti del procedimento amministrativo per il cui espletamento è stato previsto un termine massimo di centocinquanta giorni non potrebbero rilevare quali atti interruttivi della prescrizione, in quanto già ricompresi nella causa di sospensione della prescrizione medesima normativamente prevista;
che tale convincimento – invero in passato avallato da questa Corte, da ult. con sentenza n. 211 del 2015, per la quale l’inutile decorso dei centocinquanta giorni previsti dall’art. 104, T.U. cit., configurerebbe una ipotesi di “silenzio significativo” della reiezione dell’istanza dell’assicurato che farebbe nuovamente decorrere il termine prescrizionale, salva l’efficacia interruttiva di eventuali atti stragiudiziali dell’assistito o di un provvedimento tardivo di accoglimento parziale – è stato tuttavia disatteso dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno viceversa affermato che il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all’articolo 112, T.U. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2°, dello stesso T.U., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore, di talché il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall’art. 111, comma 3°, T.U. n. 1124 del 1965, cit., non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma si limita a rimuovere la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, dando facoltà all’assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata (Cass. S.U. n. 11928 del 2019);
che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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